La Convenzione CMR e il suo scopo
La Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (“Convenzione CMR”) è stata redatta nel 1956 dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (“UNECE”) ed è entrata in vigore nel 1961, al fine di stabilire un insieme di norme per risolvere le problematiche connesse al trasporto internazionale di merci.
La Convenzione CMR mira a uniformare le regole relative al trasporto internazionale su strada e a definire la responsabilità del vettore per la perdita, l’avaria o il ritardo nella consegna delle merci, nonché i limiti delle richieste di risarcimento. Lo scopo è ridurre i costi del trasporto e dell’attività commerciale correlata, individuando in anticipo i rischi assicurabili per le parti del contratto di trasporto. La Convenzione CMR chiarisce inoltre la funzione della lettera di vettura e gli obblighi delle parti del contratto di trasporto. Tuttavia, essa non contiene disposizioni definitive su alcuni aspetti, quali la conclusione del contratto, l’oggetto del trasporto, i soggetti responsabili del carico, scarico e stivaggio, così come il corrispettivo del trasporto, pegno, diritto di ritenzione, risoluzione e recesso. Pertanto, per le questioni non disciplinate dalla Convenzione CMR, si applicano le normative sul trasporto vigenti nel Paese interessato.
La Convenzione CMR riduce l’incertezza giuridica nel trasporto internazionale su strada e promuove ordine e sicurezza nel commercio.
Paesi che applicano le disposizioni
La Convenzione CMR conta 58 Stati firmatari, tra cui la Türkiye.
La Convenzione CMR si applica a qualsiasi contratto che preveda il trasporto di merci su strada dietro compenso, quando almeno uno dei luoghi di presa in consegna o di consegna delle merci si trovi in uno Stato contraente della Convenzione. Pertanto, il trasporto internazionale di merci su strada che abbia inizio o termine in uno degli Stati contraenti della Convenzione CMR ed effettuato per conto di un’altra parte sarà soggetto alla Convenzione, salvo alcune eccezioni.
Contratti soggetti alle disposizioni
La Convenzione CMR non riguarda tutti gli aspetti dei contratti di trasporto, poiché non è stata redatta per coprire tutte le problematiche relative al trasporto internazionale. Il suo scopo principale è determinare la responsabilità del vettore in caso di perdita, avaria o ritardo nella consegna delle merci e disciplinare la redazione dei documenti di trasporto, come indicato chiaramente nel suo preambolo.
Il trasporto di merci e il contratto di trasporto sono concetti distinti, e la Convenzione CMR si applica esclusivamente a quest’ultimo. Perché le disposizioni della Convenzione CMR siano applicabili, deve esistere un contratto di trasporto, il trasporto deve essere effettuato con determinati veicoli su strada dietro compenso, e le merci trasportate devono essere beni destinati a un trasporto internazionale. Pertanto, la Convenzione CMR non copre il trasporto di altre merci, come il trasporto nell’ambito di accordi postali internazionali, il trasporto di defunti o l’imballaggio e il trasporto di beni domestici.
L’applicabilità della Convenzione CMR non è influenzata dal luogo di conclusione del contratto né dalla nazionalità o dal domicilio delle parti, poiché la Convenzione è vincolante quando uno dei Paesi in cui il vettore prende in consegna o consegna le merci è parte della stessa. Inoltre, la mancanza della lettera di vettura non impedisce l’applicazione della Convenzione CMR, anche se tale documento costituisce un elemento importante ai fini dell’onere della prova.
Rilevanza della Convenzione CMR rispetto al diritto turco
La Türkiye ha ratificato la Convenzione CMR e i relativi protocolli aggiuntivi mediante la Legge n. 3939, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 1993. Dopo la pubblicazione del testo della Convenzione CMR nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1995, il Paese ha depositato il proprio strumento di adesione presso il Segretariato delle Nazioni Unite e la Convenzione è entrata in vigore. Pertanto, la Convenzione CMR e il relativo Protocollo aggiuntivo hanno valore di legge ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 90 della Costituzione.
La Corte di cassazione stabilisce che la Convenzione CMR, essendo stata validamente resa esecutiva, ha forza di legge e viene applicata a ogni contratto di trasporto disciplinato dall’articolo 1 della Convenzione. In caso di conflitto tra le disposizioni della Convenzione CMR e quelle del Codice di Commercio turco, prevalgono le disposizioni della Convenzione, poiché essa è entrata in vigore successivamente in materia di trasporto internazionale ed è divenuta una norma di diritto interno.
Pertanto, la Convenzione CMR ha priorità nelle questioni relative al trasporto internazionale, conformemente all’articolo 90 della Costituzione. Se una controversia ai sensi della Convenzione CMR viene sottoposta ai tribunali turchi, il giudice la risolverà in conformità alla Convenzione senza ricorrere alle norme relative al conflitto di leggi.
Di conseguenza, la responsabilità del vettore è disciplinata dalla Convenzione CMR per il trasporto internazionale di merci su strada, mentre per il trasporto nazionale di merci su strada si applica il Codice di Commercio turco n. 6102.
Yiğit Okuldaş, Avvocato Responsabile












