L’arbitrato, termine che significa “rafforzare”, è particolarmente apprezzato per la sua utilità nella gestione delle controversie di natura internazionale. È stato sviluppato per soddisfare la necessità di una giurisdizione neutrale in cui le parti provenienti da diversi ordinamenti giuridici possano confidare.
La condizione primaria per ricorrere all’arbitrato è che la controversia sia arbitrabile. L’arbitrabilità è determinata in base sia al diritto processuale che al diritto sostanziale. In termini di diritto processuale, si riferisce alla possibilità di compiere azioni dipendenti dalla volontà delle parti, come la transazione, l’accettazione e la rinuncia, sull’oggetto della causa. In termini di diritto sostanziale, le parti devono avere l’autorità di esercitare il diritto che è oggetto della causa.
In questo contesto, le controversie relative ai diritti reali su immobili, comprese le controversie relative alla proprietà, all’usufrutto, alla servitù e all’ipoteca, non sono arbitrabili. Non sono arbitrabili le controversie derivanti dal diritto penale, dal diritto esecutivo e fallimentare, dalla determinazione dell’affitto, dallo sfratto, dal diritto tributario e dal diritto del lavoro.
La seconda condizione è che le parti decidano di risolvere la controversia mediante arbitrato. Questa decisione viene solitamente formalizzata con un accordo arbitrale, che deve essere redatto in forma scritta. Può essere sotto forma di un articolo da aggiungere al contratto principale tra le parti o di un contratto separato.
Le parti possono scegliere tra due metodi: l’arbitrato ad hoc o l’arbitrato istituzionale. Nell’arbitrato ad hoc, senza l’amministrazione e la guida di una struttura istituzionale, le parti mantengono il processo sotto il loro controllo, determinando esse stesse gli arbitri, il luogo dell’arbitrato, la procedura arbitrale e il diritto applicabile, oppure concedono agli arbitri l’autorità di occuparsi di tutti questi aspetti. Possono comunque scegliere di applicare le regole istituzionali alla procedura di arbitrato.
Nell’arbitrato istituzionale, è necessario selezionare una delle molte istituzioni arbitrali disponibili a livello mondiale: è possibile scegliere tra ICC, ICSID, WIPO, ed altre. Nell’arbitrato istituzionale, la procedura si svolgerà secondo le regole arbitrali dell’istituzione selezionata.