Nel diritto turco, le condizioni per l’adozione sono previste dal Codice Civile Turco:
- Un minore può essere adottato se è stato curato e cresciuto dall’adottante per un periodo di un anno.
- L’adozione deve essere sempre nel migliore interesse del minore e non deve ledere ingiustamente gli interessi degli altri figli dell’adottante.
- Il bambino adottato deve essere più giovane dell’adottante di almeno 18 anni.
- Un minore capace di discernimento non può essere adottato senza il suo consenso.
- Un minore sotto tutela può essere adottato con il permesso delle autorità tutelari, indipendentemente dal fatto che sia capace di discernimento.
- L’adozione richiede il consenso dei genitori biologici del minore.
- I coniugi possono adottare solo insieme; persone non sposate non possono adottare insieme. Una persona non sposata può adottare da sola se ha più di trent’anni.
- I coniugi devono essere sposati da almeno cinque anni o avere almeno trent’anni. Tuttavia, un coniuge può adottare il figlio dell’altro se sono sposati da almeno due anni o se il coniuge adottante ha almeno trent’anni.
Un adulto o una persona con disabilità può essere adottato alle seguenti condizioni e con il consenso esplicito dei discendenti dell’adottante:
- A causa di una disabilità fisica o mentale, ha un bisogno continuo di assistenza ed è stato curato e seguito dall’adottante per almeno cinque anni,
- È stato curato, seguito e cresciuto dall’adottante per almeno cinque anni quando era minorenne,
- Esistono altri motivi giustificati e l’adottando vive con l’adottante in un ambiente familiare da almeno cinque anni.
Secondo la Legge sul Diritto Internazionale Privato e Processuale, l’idoneità e le condizioni per l’adozione degli stranieri sono soggette al diritto nazionale di ciascuna parte al momento dell’adozione. Pertanto, l’adottato deve soddisfare le condizioni di adozione secondo il proprio ordinamento giuridico. Nei casi di adozione ed essere adottato, il consenso dell’altro coniuge è regolato dalle leggi nazionali dei coniugi applicate congiuntamente. Le disposizioni in materia di adozione sono soggette alla legge nazionale dell’adottante e, nei casi in cui i coniugi adottano insieme, sono soggette alla legge che disciplina le disposizioni generali del matrimonio.
Nel rispetto delle condizioni e disposizioni citate, viene avviata una causa di adozione con la richiesta di stabilire un rapporto adottivo.