In base alla Legge sull’Imposta sul Reddito, chi investe tra il 31.05.2012 e il 31.12.2023 in province determinate dal Presidente sulla base di unità regionali statistiche, reddito nazionale pro capite o livelli di sviluppo socio-economico, a condizione che l’investimento sia coperto da certificato di incentivo all’investimento rilasciato dal Ministero dell’Economia, può beneficiare di una detrazione fiscale dall’imposta sul reddito calcolata su una parte del salario dei propri lavoratori, corrispondente all’importo lordo del salario minimo applicato ai lavoratori di età superiore ai 16 anni nel settore industriale. La detrazione viene applicata sull’imposta maturata sulla dichiarazione dei redditi per un periodo di 10 anni dalla data in cui l’investimento diventa parzialmente o totalmente operativo.
Incentivi in Zona Franca
Ai sensi della Legge sulla Zona Franca, i proventi derivanti dalla vendita di prodotti fabbricati dagli utilizzatori della zona franca che operano nell’ambito della Licenza di attività sono esenti dall’Imposta sul Reddito o dall’Imposta sulle Società fino alla fine del periodo di imposta dell’anno in cui si realizza l’adesione all’Unione Europea. I salari corrisposti agli utilizzatori che esportano almeno l’85% del valore FOB (Franco a Bordo) dei prodotti fabbricati in zone franche al personale impiegato sono esenti dall’imposta sul reddito. Le operazioni effettuate e i documenti emessi relativi alle attività svolte nelle zone franche dagli utilizzatori della zona franca impegnati in attività produttive sono esenti dall’imposta di bollo e dalle tasse.
Imposta sulle Società Ridotta
Secondo la Legge sull’Imposta sulle Società, i profitti derivanti da investimenti specificati nella Legge sull’Imposta sulle Società e vincolati a un certificato d’incentivo del Ministero dell’Economia sono assoggettati all’imposta sulle società a tassi ridotti fino al raggiungimento del contributo all’importo dell’investimento, a partire dal periodo contabile in cui l’investimento è parzialmente o totalmente operativo. Fanno eccezione i settori finanziario e assicurativo, le partnership commerciali, i lavori a contratto, gli investimenti effettuati ai sensi della legge del 16/7/1997, numerata 4283, e della legge dell’8/6/1994, numerata 3996, nonché gli investimenti effettuati in base a contratti di royalty. Gli investitori stranieri beneficiano della relativa disposizione.