Secondo la Legge sull’imposta sul reddito, se una persona investe tra il 31.05.2012 e il 31.12.2023 in province determinate dal Presidente in base alle unità statistiche regionali, al reddito nazionale pro capite o ai livelli di sviluppo socio-economico, e l’investimento è coperto da certificati di incentivo all’investimento emessi dal Ministero dell’Economia, può beneficiare di una detrazione fiscale dall’imposta sul reddito calcolata su una parte dei salari dei lavoratori, corrispondente all’importo lordo del salario minimo applicato ai lavoratori di età superiore ai 16 anni nel settore industriale. La detrazione si applica all’imposta maturata sulla dichiarazione dei redditi per un periodo di 10 anni dalla data in cui l’investimento diventa parzialmente o completamente operativo.
Incentivi per le zone franche
Secondo la legge sulle zone franche, i profitti derivanti dalla vendita di prodotti fabbricati dagli utenti della zona franca che operano nell’ambito della licenza di attività sono esenti dall’imposta sul reddito o sulle società fino alla fine del periodo di tassazione dell’anno in cui si realizza l’adesione all’Unione Europea. I salari pagati dagli utenti che esportano almeno l’85% del valore FOB (Free on Board) dei prodotti fabbricati nelle zone franche al personale impiegato sono esenti dall’imposta sul reddito. Le transazioni effettuate e i documenti emessi relativi alle attività svolte nelle zone franche dagli utenti delle zone franche impegnati in attività produttive sono esenti da imposte di bollo e tasse.
Riduzione dell’imposta sulle società
Secondo la Legge sull’imposta sulle società, i profitti derivanti da investimenti specificati nella Legge sull’imposta sulle società e legati a un certificato di incentivo del Ministero dell’Economia sono soggetti all’imposta sulle società ad aliquote ridotte fino al raggiungimento del contributo all’importo dell’investimento, a partire dal periodo contabile in cui l’investimento è parzialmente o completamente operativo. Fanno eccezione i settori finanziario e assicurativo, le partnership commerciali, i lavori su commissione, gli investimenti effettuati ai sensi della legge del 16/7/1997, numero 4283, e della legge dell’8/6/1994, numero 3996, nonché gli investimenti effettuati in base ad accordi di royalty. Gli investitori stranieri beneficiano di questa disposizione.