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Pagina iniziale Articoli Centro per il Diritto della Concorrenza e la Pratica

Azioni risarcitorie private e azioni follow-on nelle violazioni del diritto della concorrenza: un’analisi dalla prospettiva del diritto turco

27 Marzo 2026
in Centro per il Diritto della Concorrenza e la Pratica
Tempo di lettura: 10 minuti di lettura
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1. Introduzione

Il diritto della concorrenza è prevalentemente applicato dalle autorità pubbliche. Nell’ambito del meccanismo di applicazione pubblicistica, le autorità amministrative individuano, indagano e sanzionano le infrazioni, mentre le persone fisiche e giuridiche non sono considerate attori diretti del processo, bensì soggetti che ne subiscono le conseguenze. Al contrario, l’enforcement privato costituisce un meccanismo attraverso il quale le persone fisiche e giuridiche danneggiate da violazioni del diritto della concorrenza possono ottenere il risarcimento del danno dinanzi ai giudici mediante azioni risarcitorie. Oggi, questi due meccanismi sono considerati non come alternativi, bensì come complementari tra loro.

Nel presente articolo, con l’espressione “azioni follow-on” si intendono le azioni risarcitorie promosse da soggetti danneggiati da una violazione del diritto della concorrenza dopo che tale violazione sia stata accertata dalle autorità competenti. Poiché l’infrazione è generalmente già stata accertata mediante decisioni amministrative, il giudizio si concentra sul danno e sul nesso di causalità. In questo senso, le azioni follow-on svolgono la funzione di ponte tra l’applicazione pubblica del diritto della concorrenza e i meccanismi di risarcimento di natura privata.

Negli ultimi due decenni si è registrato a livello globale un significativo aumento dell’enforcement privato del diritto della concorrenza, in particolare delle azioni risarcitorie. Tale crescita è dovuta alla crescente consapevolezza che le violazioni della concorrenza ledono non solo l’ordine pubblico economico, ma anche interessi individuali. La consolidata esperienza delle azioni risarcitorie negli Stati Uniti ha influenzato molti ordinamenti giuridici, in particolare in Europa, dove sono divenute sempre più diffuse norme sostanziali e processuali volte a facilitare l’accesso alla giustizia da parte dei soggetti danneggiati. Di conseguenza, l’applicazione del diritto della concorrenza non si limita più alle sole sanzioni pubbliche, ma è sempre più rafforzata anche da azioni risarcitorie private.

2. Approcci al risarcimento del danno nel diritto dell’Unione europea e nel diritto turco

L’Unione europea (“UE”) ha a lungo operato nell’ambito di un sistema in cui l’enforcement pubblico aveva un ruolo dominante; tuttavia, nel tempo ha adottato un orientamento politico-giuridico volto a rafforzare le azioni risarcitorie private finalizzate al risarcimento dei danni derivanti da violazioni del diritto della concorrenza[1]. Al centro di tale evoluzione si colloca la Direttiva 2014/104/UE in materia di azioni risarcitorie per violazioni del diritto antitrust (“Direttiva”), uno strumento fondamentale concepito per facilitare le domande di risarcimento da parte dei soggetti danneggiati. La Direttiva ha introdotto riforme significative, tra cui la ricalibrazione dell’onere della prova, un ampliamento dell’accesso alle prove, l’armonizzazione dei termini di prescrizione e, in particolare, presunzioni relative all’esistenza del danno nei casi di cartello. Di conseguenza, le azioni risarcitorie private sono divenute un pilastro essenziale e complementare dell’enforcement del diritto della concorrenza dell’UE.

In Türkiye, l’applicazione del diritto della concorrenza è ancora in larga misura modellata da un sistema di enforcement pubblico. Le indagini condotte dall’Autorità turca della concorrenza e le sanzioni amministrative costituiscono il nucleo centrale del sistema. Tuttavia, le conseguenze di diritto privato delle violazioni delle disposizioni imperative della Legge n. 4054 sulla protezione della concorrenza (“Legge n. 4054”) sono disciplinate dagli articoli 56–59, sotto la rubrica “Conseguenze civilistiche delle restrizioni della concorrenza”, che regolano la nullità, il diritto al risarcimento, la compensazione del danno e i principi relativi all’onere della prova. In pratica, tuttavia, tali meccanismi rimangono di applicazione limitata.

In questo contesto, gli sviluppi nell’UE, in particolare il quadro introdotto dalla Direttiva, costituiscono un importante punto di riferimento anche per il diritto turco. La necessità di sviluppare in modo equilibrato e reciprocamente rafforzante l’enforcement pubblico e le azioni risarcitorie private, al fine di accrescere l’efficacia del diritto della concorrenza, è sempre più sottolineata sia in dottrina sia nella prassi.

3. Violazioni del diritto della concorrenza e risarcimento del danno nel diritto dell’Unione europea

Nel diritto dell’Unione europea, la riparazione integrale del danno comprende la perdita effettiva (damnum emergens), il lucro cessante (lucrum cessans) e gli interessi[2]. Tuttavia, il risarcimento non deve condurre a un’ipercorresponsione (overcompensation). Per comprendere l’approccio dell’UE alle violazioni del diritto della concorrenza, è particolarmente importante analizzare i considerando della Direttiva 2014/104/UE. La Direttiva afferma, in sostanza, che il risarcimento del danno derivante da violazioni del diritto della concorrenza costituisce uno strumento fondamentale per garantire l’effettiva applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione. Essa riconosce che le divergenze tra le norme procedurali e sostanziali degli Stati membri — in particolare in materia di accesso alle prove, termini di prescrizione, responsabilità solidale, presunzioni di danno nei casi di cartello e difesa basata sul trasferimento del sovrapprezzo (passing-on defence) — possono ostacolare l’efficacia delle azioni risarcitorie. Su tale base, la Direttiva mira a facilitare le domande di risarcimento da parte dei soggetti danneggiati da violazioni del diritto della concorrenza e a garantire il corretto funzionamento del mercato interno[3]. Di conseguenza, il suo obiettivo principale è migliorare l’accesso al risarcimento per le vittime, sostenendo al contempo un’efficace applicazione pubblica del diritto della concorrenza.

L’articolo 16 della Direttiva, in quanto disposizione che trasforma in modo fondamentale il regime probatorio nelle azioni di risarcimento in materia di concorrenza, ha contribuito in modo decisivo al consolidamento delle azioni follow-on. Il suo effetto principale consiste nell’assicurare l’economia processuale, evitando che una violazione già accertata in sede amministrativa venga nuovamente rimessa in discussione dinanzi ai giudici civili, rafforzando così la certezza del diritto. Di conseguenza, nelle azioni risarcitorie successive a decisioni in materia di cartelli adottate dalla Commissione europea o dalle autorità nazionali garanti della concorrenza, i giudici non riesaminano l’esistenza dell’infrazione, consentendo ai ricorrenti di concentrarsi esclusivamente sul danno e sul nesso di causalità. Inoltre, l’articolo 16, paragrafo 2, introduce un effetto transfrontaliero attribuendo almeno valore probatorio alle decisioni delle autorità di altri Stati membri. Pur non prevedendo un pieno effetto vincolante, esso configura un modello ibrido che rafforza la circolazione e il valore probatorio delle decisioni all’interno dell’Unione.

L’articolo 17, invece, tiene conto della natura intrinsecamente complessa del risarcimento del danno antitrust, che spesso richiede modelli econometrici, e attenua le regole tradizionali in materia di prova a favore dei ricorrenti. Esso stabilisce che «si presume che le infrazioni di cartello causino un danno. L’autore dell’infrazione ha il diritto di confutare tale presunzione». Tale presunzione di danno nei casi di cartello si fonda sulla considerazione economica secondo cui i cartelli determinano generalmente aumenti dei prezzi o perdite di benessere e riduce in modo significativo l’onere della prova a carico del ricorrente. Tale approccio è inoltre coerente con il “principio di effettività” elaborato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui l’esercizio dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione non deve essere reso eccessivamente difficile o praticamente impossibile dalle norme procedurali nazionali. Inoltre, il potere riconosciuto ai giudici di stimare l’ammontare del danno garantisce l’effettiva praticabilità del risarcimento nei casi in cui la quantificazione precisa risulti difficile. In questo contesto, gli articoli 16 e 17, letti congiuntamente, mostrano che la Direttiva istituisce un regime probatorio che non solo riconosce diritti sostanziali, ma ne garantisce anche l’effettiva applicabilità pratica.

4. Violazioni del diritto della concorrenza e risarcimento del danno nel diritto turco

Un esame della prassi giurisprudenziale turca mostra che i tribunali tendono a valutare le domande di risarcimento derivanti da violazioni del diritto della concorrenza nell’ambito della responsabilità extracontrattuale[4]. In effetti, la giurisprudenza riconosce che tali azioni si fondano sui principi della responsabilità aquiliana e sottolinea che il ricorrente deve dimostrare gli elementi dell’atto illecito, del danno, della colpa e del nesso di causalità. In tale contesto, è inoltre rilevante che alcune decisioni giudiziarie abbiano attenuato l’onere probatorio in materia di colpa. In particolare, con riferimento agli accordi anticoncorrenziali, alle pratiche concordate o all’abuso di posizione dominante, si afferma — in linea con l’orientamento dottrinale prevalente — che la colpa può essere presunta[5].

Le decisioni giudiziarie concretizzano anche il rapporto tra le dimensioni pubblica e privata dell’enforcement del diritto della concorrenza. In tal senso, si osserva che le decisioni dell’Autorità della concorrenza svolgono un ruolo significativo nelle azioni risarcitorie private. In particolare, le decisioni delle corti regionali indicano che l’accertamento dell’infrazione da parte del Consiglio della concorrenza costituisce di fatto una condizione preliminare del giudizio e che tali decisioni hanno un forte valore probatorio dinanzi ai tribunali civili[6][7]. Questa giurisprudenza suggerisce l’influenza dell’impostazione della Direttiva UE sul diritto turco.

Inoltre, alcune decisioni dimostrano in modo esplicito che le sanzioni amministrative e i meccanismi di risarcimento privatistico operano congiuntamente per garantire l’efficacia del diritto della concorrenza. Le sentenze che riconoscono il triplo risarcimento ai sensi dell’articolo 58 della Legge n. 4054, basandosi sugli accertamenti di violazione del Consiglio della concorrenza, illustrano come l’enforcement pubblico sia rafforzato attraverso rimedi di diritto privato. In pratica, è inoltre evidente che i procedimenti amministrativi relativi a violazioni del diritto della concorrenza hanno un impatto diretto sulle azioni risarcitorie civili. In questo contesto, i tribunali sospendono frequentemente i procedimenti di risarcimento in attesa dell’esito dei giudizi di annullamento contro le decisioni del Consiglio della concorrenza. Qualora un giudice amministrativo annulli la decisione dell’Autorità, ciò può comportare il rigetto delle relative domande risarcitorie[8].

Al tempo stesso, una parte della giurisprudenza mantiene una separazione più netta tra sfera pubblica e sfera privata. La 13ª Sezione del Consiglio di Stato ha distinto le controversie relative a violazioni del diritto della concorrenza dalla concorrenza sleale, rinviandole ai giudici civili[9], mentre la 14ª Sezione della Corte regionale ha sostenuto la primazia del controllo amministrativo[10]. In una decisione, il Consiglio della concorrenza ha affermato che «lo scopo del diritto della concorrenza non è quello di tutelare interessi individuali, ma di garantire e salvaguardare una struttura di mercato concorrenziale nell’interesse pubblico. Le denunce servono a portare all’attenzione dell’Autorità possibili violazioni di cui essa potrebbe non essere a conoscenza e a consentirle di intervenire. Sebbene il denunciante possa attendersi e persino ottenere alcuni benefici da tale processo, tali benefici restano secondari rispetto all’interesse pubblico». Questo approccio dimostra chiaramente che il meccanismo di denuncia è concepito principalmente per la tutela dell’interesse pubblico e non degli interessi individuali[11]. In altri termini, nell’analisi della finalità e degli effetti delle denunce, il Consiglio sottolinea che l’obiettivo principale è la tutela della struttura concorrenziale del mercato e dell’interesse pubblico, mentre ogni eventuale beneficio per il denunciante assume un ruolo meramente secondario. Tale approccio evidenzia chiaramente che, nel sistema turco del diritto della concorrenza, l’obiettivo primario dell’enforcement pubblico è la tutela dell’interesse generale.

Questa divergenza mette in luce la tensione tra separazione delle sfere e necessità di un’integrazione equilibrata. Nonostante l’enfasi dottrinale sulla complementarità tra enforcement pubblico e privato, la prassi continua a preservare la primazia dell’enforcement amministrativo, limitando così l’autonomia delle azioni risarcitorie private e rafforzando la necessità di uno sviluppo più coerente e armonizzato.

5. Valutazione delle azioni follow-on nel diritto turco

Nel diritto della concorrenza, le “azioni follow-on” si riferiscono alle domande di risarcimento proposte da soggetti che allegano di aver subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza, successivamente all’accertamento dell’infrazione da parte dell’autorità amministrativa competente. Tali azioni si distinguono dalle “stand-alone actions”, che vengono promosse in assenza di una precedente constatazione amministrativa dell’infrazione. Le azioni follow-on servono pertanto a rafforzare il collegamento tra l’accertamento dell’infrazione e la compensazione del danno individuale.

A livello dell’Unione europea, il sistema introdotto dalla Direttiva, in particolare attraverso gli articoli 16 e 17, stabilisce un quadro che rafforza in modo strutturale l’efficacia dell’enforcement privato. Al contrario, sebbene la Legge n. 4054 riconosca espressamente il diritto al risarcimento del danno, il diritto turco non prevede strumenti procedurali e probatori comparabili che ne facilitino l’esercizio. Nel sistema dell’UE, l’effetto vincolante delle decisioni delle autorità della concorrenza quanto all’esistenza dell’infrazione (articolo 16) riduce in modo significativo l’onere della prova gravante sul ricorrente nelle azioni follow-on. Nel diritto turco, invece, non esiste una norma espressa che attribuisca effetto vincolante alle decisioni dell’Autorità della concorrenza dinanzi ai giudici civili. Sebbene tali decisioni siano considerate in pratica come prove rilevanti, esse non producono un effetto equivalente alla cosa giudicata per il giudice. Nell’esperienza giuridica, la cosa giudicata implica il divieto di riesame, la forza vincolante e l’efficacia probatoria definitiva[12]. Tale situazione comporta, di fatto, la rimessa in discussione dell’infrazione stessa, aumentando i costi del contenzioso e indebolendo la funzione deterrente dell’enforcement privato.

Analogamente, l’articolo 17 della Direttiva introduce una presunzione secondo cui i cartelli causano un danno e attribuisce ai giudici il potere di stimare il danno, riequilibrando così l’onere della prova a favore dei ricorrenti. Nel diritto turco, sebbene i giudici dispongano di un margine di discrezionalità nell’ambito dei principi generali in materia probatoria, non esiste una presunzione legale specifica di danno nei casi di cartello. Tale lacuna comporta un onere probatorio significativo per i ricorrenti, in particolare nei casi che richiedono complesse analisi economiche. Di conseguenza, sebbene il diritto turco riconosca il diritto al risarcimento in termini sostanziali, l’assenza di meccanismi di facilitazione probatoria di tipo europeo limita l’efficacia dell’enforcement privato. In questo senso, gli articoli 16 e 17 della Direttiva possono fungere da punti di riferimento normativi per eventuali riforme del diritto turco.

Sebbene lo sviluppo delle azioni follow-on in Türkiye sia ancora in una fase iniziale, la recente giurisprudenza e il dibattito dottrinale indicano una progressiva evoluzione in questo ambito. In particolare, il riconoscimento delle decisioni del Consiglio della concorrenza come “prova forte” dinanzi ai tribunali civili crea una prassi di fatto assimilabile al modello follow-on. Anche se tali decisioni non hanno un effetto vincolante esplicitamente definito, la tendenza dei giudici a evitare un riesame approfondito dell’infrazione e a concentrarsi principalmente sul danno e sul nesso causale suggerisce l’emergere di un approccio follow-on implicito nella prassi.

Tuttavia, tale sviluppo non è ancora stato sistematizzato. In particolare, (i) il limitato accesso alle prove, (ii) l’insufficiente sviluppo dell’infrastruttura peritale per la valutazione di danni economici complessi e (iii) l’assenza di una presunzione legale di danno costituiscono fattori chiave che ne limitano l’espansione. Inoltre, la sospensione dei procedimenti civili in attesa dell’esito dei ricorsi di annullamento contro le decisioni del Consiglio della concorrenza prolunga i contenziosi e riduce l’efficacia dell’enforcement privato. Va inoltre rilevato che, nelle azioni risarcitorie in materia di concorrenza fondate sulla responsabilità aquiliana, il termine di prescrizione che decorre dal momento in cui il soggetto leso ha conoscenza dell’infrazione può altresì comportare una perdita del diritto per i ricorrenti.

6. Conclusione

Il rapporto tra i meccanismi di enforcement pubblico e privato nel diritto della concorrenza si è sviluppato sulla base del principio di complementarità. Nell’Unione europea, la Direttiva ha reso le azioni risarcitorie private — in particolare le azioni follow-on — un elemento strutturale che rafforza l’efficacia del sistema. In questo quadro, il collegamento tra l’accertamento dell’infrazione e la compensazione del danno è stato rafforzato e l’enforcement privato è stato configurato come uno strumento funzionale che integra l’attività delle autorità pubbliche.

Nel diritto turco, sebbene il diritto al risarcimento sia riconosciuto, gli strumenti procedurali e probatori che ne facilitano l’esercizio rimangono limitati. Tuttavia, il fatto che le decisioni del Consiglio della concorrenza siano considerate nella prassi come prove rilevanti e che i giudici fondino su di esse le proprie valutazioni indica uno sviluppo progressivo di una struttura assimilabile al modello follow-on. Sebbene tale situazione non si fondi su un regime esplicito di vincolatività, la prassi sembra progressivamente avvicinarsi all’approccio dell’Unione europea e, di conseguenza, l’importanza dell’enforcement privato è in crescita.

In questo contesto, al fine di aumentare l’efficacia delle domande di risarcimento derivanti da violazioni del diritto della concorrenza, è essenziale sviluppare meccanismi che riequilibrino l’onere della prova, facilitino l’accesso alle prove e accelerino i procedimenti. Sviluppi in tale direzione contribuirebbero a rendere l’enforcement privato nel diritto turco della concorrenza più efficace e prevedibile.

Ayça Buse Kendir, Avvocata

 

[1]Antitrust Damages Directive 2014/104/EU, Recital 3; European Commission, White Paper on Damages Actions (2008); Green Paper (2005).

[2] Antitrust Damages Directive 2014/104/EU, Article 3, Right to full compensation.

[3] Antitrust Damages Directive 2014/104/EU, Recital 5, 6, 7, 9.

[4] Tribunale di primo grado del commercio di Istanbul n. 16, n. 2016/1281; Tribunale di primo grado del commercio di Istanbul Anadolu n. 6, n. 2018/274

[5] Tribunale di primo grado del commercio di Istanbul n. 12, n. 2017/218

[6] Corte regionale di Istanbul, 45ª Sezione civile, n. 2022/1579; 14ª Sezione civile, n. 2019/1922.

[7] Tribunale del commercio di primo grado di Istanbul n. 12, n. 2017/218, n. di decisione 2025/748, 16 ottobre 2025

[8] Tribunale del commercio di primo grado di Istanbul n. 3, n. 2016/1231; Corte di cassazione, 3ª Sezione civile, n. 2023/4497

[9] Consiglio di Stato, 13ª Sezione, n. 2020/1756, n. di decisione 2024/2675, 10 giugno 2024

[10] Corte regionale d’Istanbul, 14ª Sezione civile, n. 2019/1922, n. di decisione 2022/383, 31 marzo 2022

[11] n. di decisione 24-54/1211-517, 20.12.2024, Y.T. 24.04.2025

[12] Kemal Gözler, “Res Iudicata’nın Türkçesi Üzerine”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol. 56, n. 2, 2007, pp. 45–61

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