Impatto della trasformazione digitale
Stiamo assistendo all’influenza crescente della trasformazione digitale, una tendenza che ha acquisito particolare velocità soprattutto dopo la pandemia di COVID-19. Con l’emergere delle economie delle piattaforme e l’espansione dei mercati online, le pratiche commerciali stanno cambiando, generando una tendenza sempre più marcata a innovare le condizioni di lavoro. Infatti, aziende, imprese e datori di lavoro stanno trasformando le proprie modalità operative per garantirsi una posizione nei mercati internazionali e rimanere competitivi in un contesto sempre più duro, guidato da diffuse innovazioni tecnologiche e dalla globalizzazione. Di conseguenza, diverse modalità di lavoro vengono sempre più riconosciute come una soluzione capace di soddisfare sia gli obblighi dei datori di lavoro sia le aspirazioni sociali e individuali dei lavoratori.
Il lavoro a distanza si differenzia, sotto il profilo giuridico, da un rapporto di lavoro standard a tempo pieno o parziale. I lavoratori a distanza possono lavorare a tempo pieno, a tempo parziale oppure su chiamata, ossia quando la loro prestazione è richiesta. La normativa sul lavoro disciplina queste diverse forme e orari di lavoro. È stato infatti aggiunto un articolo alla legge per ampliare l’ambito del lavoro a distanza, definito come segue:
«Il lavoro a distanza è una modalità lavorativa concordata per iscritto, nella quale un lavoratore, secondo l’organizzazione del lavoro stabilita dal datore di lavoro, svolge le proprie mansioni da casa o da un altro luogo esterno al posto di lavoro utilizzando strumenti tecnologici. (…) Il contratto di lavoro deve contenere la descrizione, la natura, la durata e il luogo della prestazione, la retribuzione e le modalità di pagamento, le attrezzature fornite dal datore di lavoro e gli obblighi relativi alla loro protezione, le modalità di comunicazione tra datore di lavoro e lavoratore, nonché le condizioni generali e speciali di lavoro. I lavoratori a distanza non possono essere trattati diversamente rispetto ai loro omologhi esclusivamente a causa della natura del loro contratto, salvo che sussista un motivo valido. I datori di lavoro sono tenuti a informare i lavoratori a distanza in merito alle misure di salute e sicurezza sul lavoro, a fornire la formazione necessaria, a tutelare la loro salute e a prendere le misure di sicurezza necessarie riguardo alle attrezzature fornite, tenendo conto della natura della loro attività.»
La trasformazione digitale ha reso più diffuse diverse modalità di lavoro, come il lavoro a distanza, l’orario flessibile e la gig economy. Pertanto, il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, così come i loro contratti di lavoro, deve essere ridefinito e riconsiderato in Türkiye e in tutto il mondo.
Analisi del lavoro a distanza nel quadro del diritto del lavoro e della sicurezza sociale
La principale questione sollevata dalla trasformazione digitale riguarda la copertura assicurativa dei lavoratori a distanza. Le normative vigenti distinguono tra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati impiegati mediante un contratto di lavoro, al fine di determinarne lo status assicurativo. Nella gig economy, infatti, la qualificazione di un lavoratore come collaboratore autonomo o come lavoratore subordinato costituisce un elemento cruciale per definire i suoi diritti in materia di sicurezza sociale.
Ai sensi della Legge sull’imposta sul reddito n. 193, i contribuenti soggetti al regime reale o semplificato di imposizione in ragione dei loro redditi commerciali o professionali sono assicurati ai sensi del sottoparagrafo 4/b della Legge n. 5510 a partire dall’inizio delle loro obbligazioni fiscali e versano i premi assicurativi in base al reddito mensile imponibile da loro dichiarato. Se esercitano più attività soggette ad assicurazione, sarà sufficiente presentare una sola dichiarazione dei redditi.
Attualmente, lavorare al di fuori di un luogo di lavoro non comporta automaticamente la cessazione di un rapporto di lavoro subordinato. Una persona è infatti considerata lavoratore subordinato se svolge attività a beneficio e su richiesta di un datore di lavoro, in conformità con le operazioni o l’organizzazione aziendale di quest’ultimo. In tal caso, il vincolo di subordinazione permane anche se la prestazione viene svolta al di fuori del luogo di lavoro, in modo libero e flessibile, e senza essere sottoposta alla supervisione o al controllo diretto del datore di lavoro.
Pertanto, in un modello di lavoro a distanza, il luogo in cui il lavoratore svolge la propria attività è considerato il suo luogo di lavoro, e la prestazione contrattuale implica che egli sia classificato come assicurato (lavoratore subordinato) ai sensi dell’articolo 4/a della Legge n. 5510.
I datori di lavoro che desiderano avvalersi delle competenze, delle capacità e del lavoro dei dipendenti tramite strumenti digitali tendono a qualificarli come “lavoratori autonomi operanti per proprio conto e rischio”. Tuttavia, quando sorge una controversia, la decisione tende spesso a favorire il lavoratore, al fine di dissuadere i datori di lavoro dall’eludere i propri obblighi e di tutelare la prestazione lavorativa del dipendente. Come conseguenza della trasformazione digitale, i lavoratori possono essere spinti a scegliere di operare come autonomi attraverso le economie delle piattaforme, che rappresentano il principale svantaggio della trasformazione digitale per quanto riguarda i diritti dei lavoratori.
Conclusione
La classificazione dei lavoratori come autonomi, collaboratori indipendenti o freelance offre un sollievo economico ai datori di lavoro, consentendo loro di evitare il pagamento dei contributi previdenziali e di altre imposte, mentre allo stesso tempo priva i lavoratori dell’accesso a diritti quali il salario minimo, i riposi settimanali, le ferie annuali e non retribuite, l’assicurazione sanitaria, le indennità di disoccupazione e le pensioni. Pertanto, il legislatore dovrebbe rivedere la normativa vigente in modo da favorire sia il datore di lavoro sia il lavoratore, senza determinare per nessuna delle parti una perdita di diritti.
Birgi Kuzumoğlu, Partner













