Dati personali
I dati personali si riferiscono a qualsiasi tipo di informazione che identifica un individuo, lo distingue da altri individui o può essere associato a un individuo specifico. Informazioni come il nome, l’indirizzo, il numero di telefono, l’indirizzo e-mail, i profili dei social media, le cartelle cliniche e persino gli indirizzi IP che possono identificare una persona sono considerati dati personali.
Sebbene i dati personali siano esistiti nel corso della storia dell’umanità, l’avanzamento della tecnologia ha accentuato sempre più la necessità di proteggerli.
I dati personali, soprattutto a causa dei progressi tecnologici, hanno portato all’implementazione di diverse normative volte a salvaguardare la privacy delle persone e a impedirne la divulgazione. Il più noto tra questi regolamenti è il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), un regolamento dell’Unione europea (UE) che mira a proteggere i dati personali dei cittadini dell’UE. In Turchia, la normativa più importante e completa in materia di protezione dei dati personali è la Legge sulla protezione dei dati personali, numerata 6698 (KVKK).
Diritto all’oblio
Con l’avvento delle moderne tecnologie, garantire una parziale limitazione dell’accesso ai dati personali di un individuo da parte di terzi è diventato quasi impossibile, mettendo così a rischio la garanzia di una vita dignitosa, la prevenzione dell’esclusione sociale e la possibilità di ricominciare da capo indipendentemente dal proprio passato. Il mondo digitale può facilmente rivelare i dati più dettagliati e persino più antichi di una persona con un semplice clic. Spesso questa situazione, che può portare a violazioni dei diritti della personalità, ha fatto emergere un aspetto particolare del diritto alla protezione dei dati personali con il concetto di “diritto all’oblio”, un concetto relativamente nuovo. Il diritto all’oblio è disciplinato dall’articolo 17 del GDPR:
1. “L’interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il responsabile del trattamento ha l’obbligo di cancellare i dati personali senza ingiustificato ritardo qualora si applichi uno dei seguenti motivi:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 , lettera a), o dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e non sussiste alcun altro motivo giuridico per il trattamento;
c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell ‘articolo 21, paragrafo 1, e non sussistono motivi legittimi prevalenti per il trattamento, o l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere a un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o degli Stati membri a cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti in relazione all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
2. Qualora il responsabile del trattamento abbia reso pubblici i dati personali e sia obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, il responsabile del trattamento, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, adotta misure ragionevoli, anche di natura tecnica, per informare i responsabili del trattamento che trattano i dati personali che l’interessato ha richiesto la cancellazione da parte di tali responsabili del trattamento di qualsiasi collegamento, copia o riproduzione di tali dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento è necessario:
a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per adempiere a un obbligo legale che richieda il trattamento in base al diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2 , lettere h) e i), nonché dell’articolo 9, paragrafo 3;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 possa rendere impossibile o pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; oppure
e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di diritti legali”.
In Turchia è disciplinato dall’articolo 7/1 della KVKK:
“Ogni persona ha il diritto di chiedere la protezione dei propri dati personali. Questo diritto include l’essere informato sui dati personali che lo riguardano, l’accesso a tali dati, la richiesta di correzione o cancellazione di tali dati e la conoscenza dell’utilizzo di tali dati per gli scopi previsti. I dati personali possono essere trattati solo nei casi previsti dalla legge o con il consenso esplicito dell’interessato. I principi e le procedure per la protezione dei dati personali sono regolati dalla legge”.
Sebbene il diritto all’oblio non sia stato storicamente riconosciuto come un diritto legittimo, la sua importanza è stata compresa con l’evoluzione della tecnologia e delle piattaforme digitali, e oggi è diventato oggetto di numerose controversie e decisioni giudiziarie. Un esempio è la decisione della Corte Costituzionale sul ricorso n. 2013/5653 e sul ricorso di N.B.B. del 3 marzo 2016; in questa decisione, il richiedente chiedeva la cancellazione delle registrazioni d’archivio di articoli pubblicati anni fa sul sito web di un giornale in merito al suo presunto uso di droga. La Corte costituzionale ha preso in considerazione alcuni criteri e ha concluso che le notizie in questione avevano danneggiato la reputazione del richiedente:
“Alla data della domanda, è evidente che le notizie in questione si riferiscono a un evento avvenuto circa quattordici anni fa e quindi hanno perso la loro rilevanza. Non si può dire che sia necessario che un articolo di cronaca riguardante il consumo di droga a fini statistici o scientifici sia facilmente accessibile su Internet. In questo contesto, è evidente che l’accessibilità delle notizie pubblicate su Internet riguardanti il ricorrente, che non ha una personalità politica o mediatica, danneggia la reputazione del ricorrente in termini di interesse pubblico”.
In sostanza, la Corte Costituzionale ha analizzato l’articolo di cronaca e il diritto all’oblio del ricorrente, conducendo un’analisi benefici/danni, e di conseguenza ha deciso che la reputazione del ricorrente era stata danneggiata. Questa decisione funge da principio guida in materia.
Anche se la protezione dei dati personali e il diritto all’oblio non hanno ancora sufficienti garanzie legali, questi diritti, volti a preservare la dignità e i valori umani, sono indispensabili per mantenere la propria vita privata nel quadro della fiducia e della giustizia richieste da uno Stato democratico.