Il Regolamento (UE) 2023/956 sul Border Carbon Adjustment Mechanism (BCAM), che costituisce una parte importante del Green Deal europeo, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 16 maggio 2023.
L’emissione di gas come l’anidride carbonica, il metano e l’azoto nell’atmosfera è definita emissioni di gas a effetto serra. Soprattutto negli ultimi anni, le attività umane hanno portato a un aumento delle emissioni di carbonio, con conseguente incremento delle emissioni di gas a effetto serra, che a sua volta ha contribuito al riscaldamento globale e ai cambiamenti climatici. In questo contesto, sono state adottate misure nazionali e internazionali, tra cui il Border Carbon Adjustment Mechanism (BCAM).
Il regolamento BCAM mira a prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio derivante dal trasferimento della produzione nell’UE verso Paesi con politiche climatiche meno rigorose. In questo contesto, è stato introdotto il sistema di scambio delle emissioni (ETS). Nell’ambito del sistema ETS, ai prodotti importati viene imposta una tassa aggiuntiva per le emissioni di carbonio emesse durante la produzione. In questo modo si incoraggia una produzione più pulita, con l’obiettivo di bilanciare la concorrenza all’interno dell’UE e di incoraggiare altri Paesi a introdurre regolamenti in materia all’interno della propria legislazione. L’annuncio della Turchia di istituire un proprio sistema di scambio di emissioni dopo la proposta del BCAM dimostra il potenziale successo della politica dell’UE.
Fino al 2030, si prevede di includere gradualmente nel campo di applicazione del BCAM i prodotti con le maggiori emissioni di carbonio. I settori individuati comprendono le industrie a più alta intensità di carbonio, come la raffinazione del petrolio, la produzione di ferro e acciaio, le industrie minerarie e la produzione di carta.
Il periodo di transizione del BCAM inizierà il 1° ottobre 2023 e proseguirà fino al 31 dicembre 2025. Lo scopo del periodo di transizione è quello di raccogliere i dati necessari per definire la fase finale del BCAM a partire dal 1° gennaio 2026. Durante il periodo di transizione, gli obblighi degli importatori si limitano alla comunicazione e alla notifica.
I requisiti minimi da includere nelle relazioni sono stabiliti dal regolamento e comprendono le informazioni sul produttore, la quantità totale di prodotti importati (in tonnellate), le emissioni totali incorporate del prodotto importato (in tonnellate di CO2e) e la quantità di elettricità consumata. Gli importatori residenti nell’Unione Europea che hanno l’obbligo di comunicazione ai sensi del BCAM devono ottenere le informazioni del BCAM Report dai produttori da cui si riforniscono del prodotto. Pertanto, i produttori devono preparare queste informazioni entro l’inizio del periodo di rendicontazione.
Nel 2026 inizierà la seconda parte del BCAM ed entrerà in vigore l’obbligo di pagamento. La tassa BCAM sarà realizzata con la tassa per il certificato BCAM. Le emissioni incorporate saranno prese in considerazione nel calcolo degli obblighi finanziari in base al tipo di prodotto. Gli obblighi finanziari nell’ambito del BCAM saranno adempiuti dagli obbligati BCAM autorizzati. Per ogni tonnellata di emissioni di gas serra equivalenti di CO2 dovrà essere fornito un certificato BCAM. Questi certificati saranno utilizzati come parte ufficiale delle transazioni di importazione.