I. Legislazione
Termini come e-invoice, e-archive invoice e e-delivery note sono stati regolati nel Comunicato generale n.509 sulla legge sulla procedura fiscale (“Comunicato”), che è stato emesso il 22 gennaio 2022 e ha abrogato i precedenti comunicati in materia. Alcune disposizioni del presente Comunicato sono state successivamente modificate con il Comunicato n. 535. In questo quadro, i presenti termini sono rispettivamente definiti come segue: (i)” Una fattura creata generata elettronicamente in conformità con le condizioni stabilite nel presente Comunicato”, (ii)” Fatture elettroniche generate in ambiente digitale in conformità con le condizioni stabilite nel presente Comunicato, escluse le fatture elettroniche “e (iii)” Una bolla di consegna generata elettronicamente in conformità con le condizioni stabilite nel presente Comunicato.”
Sebbene l’uso delle fatture elettroniche sia ancora in costante aumento, il quadro giuridico per le fatture elettroniche a Türkiye non è stato introdotto di recente. Il sistema di fatturazione elettronica è iniziato nel 2010 con il Comunicato generale n.397 sulla legge di procedura fiscale. In seguito, il campo di applicazione è stato ampliato con i comunicati n.433, 454 e 509.
Secondo le disposizioni del Comunicato, che regolano l’obbligo di emettere documenti elettronicamente e le condizioni da seguire in tal senso: le fatture elettroniche vengono inviate direttamente ai destinatari che sono utenti della domanda di fattura elettronica attraverso il portale e-invoice, mentre le fatture elettroniche vengono inviate in forma cartacea o elettronica a destinatari che non sono registrati nel sistema di e-invoice, su richiesta, tramite l’applicazione di fattura elettronica. Nelle fatture di archiviazione elettronica, l’originale della fattura inviata al destinatario è considerato una seconda copia, con la versione elettronica conservata dall’emittente come originale. Il Comunicato stabilisce che coloro che sono inclusi nella domanda di fattura e-archive e vendono beni e servizi online sono obbligati a trasmettere le fatture e-archive relative alle loro vendite per via elettronica. Inoltre, la sezione IV.2.4. 5 del Comunicato specifica il tipo di bolla di consegna da inviare nei casi in cui viene utilizzata una fattura di archiviazione elettronica.
II. Validità legale e ammende
Le fatture elettroniche e le fatture elettroniche non sono nuovi tipi di documenti; hanno lo stesso status giuridico delle fatture emesse in formato cartaceo. Pertanto, fintanto che contiene gli elementi necessari, l’emissione di una fattura elettronicamente non la rende invalida o comporta conseguenze legali diverse.
La mancata emissione, ricezione o preparazione di fatture che dovrebbero essere in formato elettronico, inserendo importi diversi dagli importi effettivi in questi documenti, rilasciandoli su carta quando dovrebbero essere elettronici, ad eccezione dei casi specificati dal Ministero del Tesoro e delle Finanze, o i casi di essere considerati non emessi affatto secondo gli articoli pertinenti della legge sulla procedura fiscale n.213 sono considerati violazioni procedurali speciali. In tali casi, coloro che sono tenuti a rilasciare e ricevere tali documenti sono soggetti a una sanzione procedurale speciale pari al 10% dell’importo da scrivere sul documento o sull’importo della differenza (ma non inferiore al valore nominale determinato per quell’anno).
Pertanto, nei casi in cui una fattura elettronica viene emessa retroattivamente oltre il limite di 7 giorni o manca delle informazioni obbligatorie richieste, nel qual caso si ritiene che non sia stata emessa affatto, o nel caso in cui una fattura cartacea venga emessa al posto di una fattura elettronica (salvo diversa esenzione dal Comunicato), sia il venditore che l’acquirente possono essere soggetti a una multa.
L’articolo 353 della legge sulla procedura fiscale si applica non solo alle fatture, ma anche a una vasta gamma di documenti, tra cui: (i) fatture, ricevute di spesa, ricevute agricole e ricevute professionali, (ii) ricevute di vendita al dettaglio, ricevute da registratori di cassa, biglietti per il trasporto di passeggeri, bolle di consegna, note di trasporto auto-organizzate, elenchi di passeggeri, elenchi di clienti giornalieri e documenti per i quali il Ministero del Tesoro e delle Finanze ha imposto un regolamento obbligatorio. Per il primo gruppo, sia l’emittente che il destinatario sono soggetti a multe, mentre per il secondo gruppo solo l’emittente è multato e gli importi delle multe sono diversi.
Oltre alle ammende di cui sopra, se le condizioni sono soddisfatte, può essere applicabile anche una penalità per perdita fiscale.
Va notato che la disposizione non distingue tra fatture elettroniche e fatture elettroniche. Piuttosto, si applica alle situazioni in cui viene rilasciato un documento cartaceo anziché un documento elettronico. Tuttavia, anche se la legge è strutturata in questo modo, al fine di evitare il rischio di un’interpretazione ampia delle disposizioni del Comunicato, l’approccio più sicuro sarebbe quello di garantire l’invio di una fattura elettronica nelle situazioni in cui è richiesta.
Un altro punto da notare è che la conseguenza legale dell’emissione di una fattura cartacea anziché di una fattura elettronica non è la fattura considerata “non emessa affatto”, ma piuttosto una violazione procedurale speciale, con conseguente ammenda amministrativa monetaria. Al contrario, il mancato rispetto degli elementi richiesti o l’emissione di una fattura al di fuori del periodo di tempo richiesto comporterebbe che la fattura venga considerata “non emessa affatto” oltre all’ammenda.
III. Obiezione e prova
È stato affermato sopra che le fatture emesse retroattivamente oltre il limite di 7 giorni saranno considerate non emesse affatto e questa regola si applica sia alle fatture cartacee che elettroniche. Tuttavia, va osservato che una fattura non è l’unico strumento che può essere utile come prova della vendita di beni o della prestazione di servizi, e il semplice fatto che una fattura sia stata emessa in una data successiva o che sia stata emessa una fattura cartacea anziché una fattura elettronica non significa che i beni o i servizi non siano stati forniti.
A questo proposito, ai sensi dell’articolo 21 del Codice commerciale turco n. 6102, si stabilisce che ” Se il destinatario di una fattura non si oppone al contenuto della fattura entro otto giorni dalla data di ricezione, il contenuto si considera accettato.”mentre l’articolo 1525 stabilisce che” Previo espresso accordo delle parti e fatto salvo il terzo comma dell’articolo 18, possono essere emessi avvisi, avvertimenti, obiezioni e simili dichiarazioni, fatture, lettere di conferma, domande di azioni, inviti a riunioni e accordi di invio e conservazione elettronica effettuati ai sensi della presente disposizione, inviato o contestato elettronicamente e avrà effetto una volta approvato”.
Tuttavia, anche se non vi è opposizione alla fattura entro 8 giorni, se non esiste alcun rapporto contrattuale tra le parti o se non sono stati forniti beni o servizi, il semplice fatto di aver inviato una fattura non contestata non è sufficiente per la prova. Pertanto, la scadenza del periodo di 8 giorni non converte automaticamente la fattura in un contratto. Costituisce una presunzione confutabile che sposta l’onere della prova, solo in relazione al contenuto della fattura standard, nel contesto di un rapporto contrattuale esistente, pertanto è possibile dimostrare il contrario.
Mentre il Codice commerciale turco consente l’emissione di fatture elettronicamente se concordato dalle parti, le disposizioni pertinenti dovrebbero comunque applicarsi quando le parti sono obbligate a inviare fatture elettronicamente ai sensi della legislazione fiscale. Tuttavia, il periodo di 8 giorni non dovrebbe essere applicato in modo da causare una perdita di diritti per il destinatario se la fattura non riflette la situazione reale.
Per quanto riguarda gli obblighi di conservazione e di presentazione, è opportuno precisare che, se una fattura viene inviata elettronicamente, essa deve essere archiviata elettronicamente e il file digitale deve essere conservato nella sua forma elettronica originale senza essere cancellato anche se stampato. Ciò sarà utile anche in termini di prova, poiché l’accuratezza e la validità della firma elettronica e del relativo sigillo finanziario possono essere verificate solo in ambiente digitale.
Poiché le fatture elettroniche vengono inviate direttamente attraverso il portale agli utenti registrati, non dovrebbero esserci problemi con l’indirizzo del destinatario. Al contrario, per quanto riguarda le fatture di archiviazione elettronica, i problemi possono essere riscontrati nella pratica di volta in volta con l’invio all’indirizzo e-mail sbagliato o il mancato invio. Le sentenze dei tribunali spesso non richiedono l’invio di fatture a indirizzi e-mail registrati (indirizzi KEP) e si concentrano invece sugli indirizzi e-mail concordati dalle parti o su quelli registrati nel sistema. Pertanto, è essenziale mantenere aggiornati questi indirizzi e notificare eventuali modifiche.
Nel caso in cui un venditore non rilasci un documento elettronico quando richiesto o lo emetta in forma cartacea senza esenzione, o se la fattura emessa non è conforme alle regole, il destinatario dovrebbe segnalare questa situazione alle autorità entro cinque giorni dalla data in cui il documento avrebbe dovuto essere rilasciato. In tal modo, per i documenti del gruppo (i) di cui sopra, come fatture, ricevute di spesa, ricevute agricole e ricevute professionali, l’acquirente (il destinatario della fattura) eviterà il pagamento di una penale e consentirà anche di applicare una penalità triplice all’altra parte. Per i documenti del gruppo (ii), l’acquirente può far scattare l’imposizione di una penalità triplice all’altra parte.
Per le situazioni in cui una fattura deve essere annullata o contestata, sarebbe utile fare riferimento alle guide aggiornate 2025: Guida alla cancellazione della domanda di fattura elettronica, Notifica/obiezione e Guida alla cancellazione della domanda di archivio elettronico, notifica/obiezione.
IV. Bolla di consegna elettronica e documenti logistici
Nel Comunicato, le bolle di consegna sono regolate secondo il concetto di bolla di consegna elettronica, mentre le note di trasporto auto-organizzate sono trattate separatamente. Una bolla di consegna correttamente emessa e trasmessa in formato elettronico ha lo stesso status giuridico di una carta. Le aziende soggette all’obbligo della bolla di consegna elettronica devono emettere questi documenti elettronicamente, proprio come le aziende che devono emettere fatture elettroniche. In caso contrario, può comportare sanzioni pecuniarie ai sensi dell’articolo 353, come menzionato sopra. Se gli elementi richiesti non sono inclusi correttamente, il documento si considera non rilasciato affatto ai sensi dell’articolo 227.
Per quanto riguarda i documenti di origine e circolazione, il Ministero del Commercio, in un annuncio del 18 gennaio 2024, ha elencato i paesi che rilasciano questi documenti elettronicamente e ha dichiarato che saranno accettati dopo l’ispezione.
In termini di fatture proforma, si può dire che queste possono essere emesse e inviate in forma cartacea o elettronica in modo facoltativo a discrezione delle parti, poiché passano per un’offerta e non hanno un requisito di forma.
V. Conclusione
In conclusione, è fondamentale che le entità garantiscano l’emissione tempestiva di fatture elettroniche, incorporando tutti i componenti necessari e trasmettendoli in conformità con la legislazione applicabile. Ciò si estende ai documenti elettronici diversi dalle fatture elettroniche. Inoltre, la verifica del destinatario di questi documenti è anche fondamentale. È essenziale verificare attentamente quali documenti devono essere rilasciati elettronicamente e la necessità di tale diligenza dipende dalle dimensioni e dal settore dell’attività in questione. Tali requisiti sono delineati nel Comunicato n. 509 e gli emendamenti di cui al Comunicato n. 535. È fondamentale e altamente raccomandato rimanere pienamente al corrente degli sviluppi legislativi più recenti relativi all’ambito di applicazione e alle componenti necessarie dei documenti elettronici. Aggiornamenti rilevanti e informazioni utili sono pubblicati anche sul sito ufficiale ebelge.gib.gov.tr, disponibile in turco.













