Nel nostro sistema giuridico, è consentita la costituzione di un diritto di pegno sulle quote (quote di partecipazione) del capitale sociale delle società commerciali, e sono previste determinate condizioni per la costituzione e l’esecuzione del diritto di pegno sulle quote.
I. In Generale
Sebbene il pegno della quota di capitale di una società a responsabilità limitata sia una transazione che può comportare il passaggio di proprietà della quota, è essenzialmente diverso dal trasferimento della quota stessa. Nel pegno della quota, i diritti legati alla quota rimangono al socio. In altre parole, il pegno sulle quote non conferisce al creditore pignoratizio diritti di proprietà e di partecipazione; esso conferisce solo il diritto e l’opportunità di vendere le quote attraverso l’esecuzione forzata e di ottenere il proprio credito.
II. Nuova Regolamentazione del CTC
Il vecchio Codice Commerciale n. 6762 consentiva solo il pegno del capitale sociale di una società per azioni, senza menzionare il pegno del capitale sociale di una società a responsabilità limitata. Il nuovo Codice Commerciale Turco (CTC) n. 6102 ha introdotto una novità in merito; nell’articolo 600/II intitolato “Diritto di Godimento e Pegno” nella sesta sezione che regola il tipo di società a responsabilità limitata:
“La costituzione di un diritto di pegno sulle quote di capitale può essere subordinata all’approvazione dell’assemblea generale. In tal caso, si applicano le disposizioni relative al trasferimento. L’assemblea generale può rifiutare l’approvazione della costituzione di un diritto di pegno solo in presenza di motivi giustificati.”
Questa disposizione consente il pegno delle quote di capitale nelle società a responsabilità limitata.
III. Pegno è Soggetto all’Approvazione dell’Assemblea Generale
La costituzione di un diritto di pegno sulle quote può essere soggetta all’approvazione dell’assemblea generale. In tal caso, si applicano al pegno delle quote le disposizioni relative al trasferimento delle stesse. Ai sensi dell’articolo 595/I del CTC che disciplina il trasferimento delle quote nelle società a responsabilità limitata:
“Il trasferimento della quota di capitale e le operazioni che comportano l’obbligo di trasferimento devono essere effettuati per iscritto e le firme delle parti devono essere autenticate dal notaio. Inoltre, nel contratto di trasferimento, eventuali obblighi di pagamento aggiuntivo e di prestazioni accessorie, nonché il divieto di concorrenza esteso a tutti i soci, devono essere specificati nelle condizioni relative ai diritti di proposta, prelazione, riacquisto e acquisto, e alle sanzioni contrattuali.”
Pertanto, per il pegno della quota è necessario un accordo scritto, le firme devono essere autenticate dal notaio e l’assemblea generale deve approvare il pegno.
Se la richiesta di approvazione dell’assemblea generale per la costituzione di un diritto di pegno sulla quota di capitale non viene respinta entro 3 mesi dalla data di presentazione, si considera approvata. Tuttavia, se l’assemblea generale non approva l’operazione, l’accordo di pegno è nullo.
L’assemblea generale può rifiutare la richiesta di approvazione solo per motivi giustificati. Tuttavia, i motivi giustificati non sono specificati nell’articolo e nella relativa motivazione, lasciando al giudice la valutazione della legittimità del rifiuto dell’assemblea generale caso per caso.
IV. Pegno non è Soggetto all’Approvazione dell’Assemblea Generale
Ai sensi dell’articolo 600/II del CTC, se lo statuto della società a responsabilità limitata non prevede l’approvazione dell’assemblea generale per la costituzione di un pegno sulle quote di capitale, si applicano le disposizioni dell’articolo 954 e seguenti del Codice Civile Turco (CCT) per la costituzione del pegno. In tal caso, è necessaria la presenza delle seguenti condizioni:
a. Assenza di Divieto di Trasferimento: L’articolo 954 del CCT intitolato “Pegno su Crediti e Altri Diritti”
“I crediti e altri diritti trasferibili ad altri possono essere dati in pegno. Salvo diversa disposizione, le norme relative al pegno dei beni mobili si applicano anche al loro pegno.”
Articolo 939 regola il pegno soggetto a consegna:
“Salvo le eccezioni previste dalla legge, i beni mobili possono essere dati in pegno solo trasferendo il possesso al creditore.”
La legge stabilisce che la quota di una società a responsabilità limitata non può essere trasferita né data in pegno. Di conseguenza, affinché si possa parlare di un diritto di pegno sulla quota di capitale di una società a responsabilità limitata, non ci devono essere divieti di trasferimento derivanti dalla legge o dall’accordo societario; altrimenti, poiché la quota di società a responsabilità limitata non può essere trasferita, non può essere data in pegno.
Lo statuto della società può vietare il trasferimento delle quote così come la costituzione di un pegno sulle stesse; oppure può stabilire requisiti formali per la costituzione del pegno, come la notifica alla società, la consegna del certificato di partecipazione, ecc. In questi casi, un diritto di pegno non può essere costituito sulla quota a meno che non siano soddisfatte le condizioni prescritte.
b. Costituzione dell’accordo di pegno scritto: Ai sensi dell’articolo 955 del Codice Commerciale Turco (TCC), che regola la procedura per la costituzione del pegno per crediti soggetti o non soggetti a cambiale;
“Per il pegno di crediti soggetti o non soggetti a cambiale, l’accordo di pegno deve essere redatto per iscritto e la cambiale deve essere consegnata per i crediti soggetti a cambiale.”
Di conseguenza, per costituire un pegno sulle quote di capitale in una società a responsabilità limitata, deve essere stipulato un accordo di pegno scritto e le quote in pegno devono essere chiaramente indicate in questo accordo. Dopo la firma dell’accordo, le firme devono essere autenticate da un notaio. Qui, il notaio non redige l’accordo di pegno, ma ne certifica solo le firme. Tale procedura è una condizione di validità per la costituzione del pegno e non è possibile costituire un pegno sulla quota di capitale senza rispettare questa procedura.
c. Registrazione nel libro soci: Il diritto di pegno costituito su una quota di società a responsabilità limitata deve essere registrato nel libro soci in ogni caso. Questo aspetto è chiaramente indicato nell’articolo 594 del TCC intitolato “Libro Soci”:
“La società deve tenere un libro soci contenente le quote di capitale. I nomi e gli indirizzi dei soci, il numero di quote detenute da ciascun socio, i trasferimenti e le transizioni delle quote di capitale, i loro valori nominali, i loro gruppi, i diritti di usufrutto e di pegno sulle quote di capitale, e i nomi e gli indirizzi dei proprietari devono essere registrati in questo libro.”
Tuttavia, questa registrazione non ha carattere costitutivo, ma dichiarativo, ed è nell’interesse del creditore del pegno per prevenire il pagamento al socio in buona fede.
Il pegno sulla quota non necessita di notifica al registro delle imprese.
d. Consegna: Ai sensi del Nuovo TCC, è possibile per le società a responsabilità limitata emettere quote di capitale registrate. Di conseguenza, oltre agli elementi sopra menzionati, la costituzione del pegno sulle quote emesse in forma di prova o in forma registrata richiede anche la consegna di queste quote al creditore del pegno. Ai sensi dell’articolo 956 del Codice Civile Turco (TCC);
“Per il pegno di titoli al portatore, è sufficiente la consegna del titolo al creditore del pegno. Per il pegno di altri strumenti negoziabili, il titolo deve essere consegnato con girata o con dichiarazione scritta di trasferimento.”
V. Cessazione del pegno
Poiché il pegno è un diritto accessorio, come regola generale, esso si estingue automaticamente con la cessazione del credito originario che garantisce. Il pegno può essere estinto mediante l’adempimento del debito, la rinuncia, la prescrizione, la transazione, la fusione del titolo di creditore e debitore nella stessa persona, nonché mediante l’esecuzione del pegno.
VI. Conclusione
Nelle società a responsabilità limitata, il pegno della quota di capitale principale può essere soggetto all’approvazione dell’assemblea generale nello statuto della società, o se il trasferimento della quota non è vietato dallo statuto, può essere realizzato senza l’approvazione dell’assemblea generale. Tuttavia, in ogni caso, il diritto di pegno sulla quota può essere costituito mediante la firma di un accordo di pegno scritto, la certificazione notarile delle firme e la registrazione nel libro soci. Nel pegno delle quote emesse in forma di prova o registrate, è altresì richiesta la consegna delle quote al creditore del pegno. Come per altri tipi di pegni, il diritto di pegno sulle quote del capitale sociale si estingue con la cessazione del credito originario o con la monetizzazione del pegno.