L’arbitrato prevede la risoluzione di controversie di diritto privato da parte di un arbitro o di un tribunale arbitrale, le cui decisioni finali sono chiamate “lodi arbitrali”. I lodi arbitrali sono decisioni definitive, esecutive e vincolanti, simili alle sentenze dei tribunali. Questo articolo confronta i rimedi disponibili contro i lodi arbitrali nell’ambito del Codice di procedura civile (“CCP”) e della Legge sull’arbitrato internazionale (“IAA”).
L’arbitrato può riguardare l’arbitrato nazionale o internazionale, a seconda che la controversia abbia o meno aspetti internazionali. Il CCP si applica ai casi di arbitrato nazionale senza elementi transfrontalieri, mentre l’IAA si applica ai procedimenti di arbitrato internazionale.
La Convenzione di New York, adottata il 10 giugno 1958 e di cui la Türkiye è firmataria, è un regolamento fondamentale per il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali commerciali internazionali. Il regolamento stabilisce vari criteri per stabilire se un lodo è nazionale o internazionale, tra cui la sede del lodo, la residenza delle parti in Paesi diversi o l’esistenza di attività commerciali transfrontaliere.
L’IAA contiene anche criteri per determinare la qualità transfrontaliera di un lodo. Di conseguenza, si ritiene che una controversia abbia un aspetto transfrontaliero se le parti risiedono in Paesi diversi, se la sede dell’arbitrato o i luoghi in cui si svolge la controversia sono situati in Stati diversi, se sono necessari capitali stranieri o finanziamenti internazionali o se l’accordo comporta la circolazione di capitali o merci tra Paesi.
Secondo la legge turca, l’unico rimedio disponibile contro i lodi arbitrali è l’azione di annullamento ai sensi dell’articolo 15 dell’IAA, che regola l’arbitrato internazionale, e dell’articolo 439 del CCP, che regola l’arbitrato nazionale. L’azione di annullamento può essere proposta solo contro una decisione resa a seguito di un arbitrato, qualificata come “lodo arbitrale”. L’azione può essere proposta contro un lodo sotto il profilo procedurale o sostanziale. Poiché l’arbitrato si basa sulla volontà delle parti e mira a ridurre al minimo l’intervento di un tribunale, è auspicabile limitare i rimedi disponibili contro i lodi arbitrali nel tentativo di rafforzare la volontà individuale.
Di conseguenza, l’articolo 439 del CCP stabilisce che solo un’azione di annullamento può essere presentata contro i lodi arbitrali; allo stesso modo, gli IAA stabiliscono che l’unico rimedio contro i lodi arbitrali è un’azione di annullamento.
Nell’ambito del CCP, i procedimenti di annullamento dei lodi arbitrali nazionali sono esaminati dai tribunali regionali con urgenza e priorità. Di norma, solo una delle parti della controversia oggetto dell’arbitrato può presentare un’azione di annullamento.
I motivi validi per le azioni di annullamento sono elencati nell’articolo 439 del CCP, che vengono esaminati d’ufficio da un giudice. I lodi arbitrali possono essere annullati alle seguenti condizioni:
- Una delle parti è legalmente incapace o la convenzione arbitrale è invalida,
- vi è irregolarità nella selezione dell’arbitro o del tribunale arbitrale,
- Il lodo non è stato reso entro il periodo di arbitrato,
- L’arbitro o il tribunale arbitrale ha agito al di là dei propri poteri o ha preso una decisione al di fuori della propria autorità,
- l’arbitrato è stato condotto in modo irregolare, con conseguenze sulla natura del lodo,
- è stato violato il principio della parità delle parti e il diritto di essere ascoltati,
- La controversia non è arbitrabile secondo la legge turca,
- il lodo turba l’ordine pubblico.
In un’azione di annullamento presentata per il fatto che l’arbitro o il tribunale arbitrale ha reso un lodo su una questione irrilevante per la convenzione arbitrale, è possibile annullare solo le sezioni irrilevanti se le questioni rilevanti per la convenzione arbitrale possono essere separate da quelle irrilevanti. Il termine ultimo per l’azione di annullamento è di un mese dalla data di notifica del lodo o della decisione di modifica, correzione o completamento alle parti. Sebbene la presentazione di un’azione di annullamento non sospenda automaticamente l’esecuzione di un lodo, l’esecuzione può essere sospesa su richiesta, con la presentazione di un’adeguata garanzia.
Il caso viene solitamente risolto dopo l’esame del fascicolo e la decisione può essere impugnata. Il ricorso in appello è limitato ai motivi di annullamento e si conclude con priorità, ma anche questo processo non sospende l’esecuzione del lodo.
Poiché l’azione di annullamento non richiede una decisione sulla natura della controversia, e l’azione non mira ad essa, il tribunale si limiterà a stabilire se i motivi di annullamento, elencati nella legge, sono presenti nel caso in questione.
L’IAA stabilisce inoltre che l’azione di annullamento è l’unico rimedio disponibile contro i lodi arbitrali internazionali, e la procedura è del tutto simile a quella prevista dal CCP per i lodi arbitrali nazionali. Di conseguenza, la maggior parte delle spiegazioni sono le stesse, con qualche piccola differenza.
Ai sensi dell’articolo 15/4 degli IAA, “La presentazione di un’azione di annullamento sospende automaticamente l’esecuzione del lodo arbitrale”. Pertanto, a differenza della procedura di annullamento prevista dal CCP, la presentazione di un’azione di annullamento contro un lodo arbitrale sospende automaticamente l’esecuzione di un lodo ai sensi degli IAA. Il motivo è che la restituzione dell’importo riscosso in caso di annullamento di un lodo arbitrale internazionale è un processo più complesso e impegnativo rispetto a quello dei lodi arbitrali nazionali.
A differenza del CCP, l’IAA distingue tra i motivi di annullamento che possono essere sollevati dalle parti e quelli che saranno considerati d’ufficio. Come previsto dall’articolo 15 degli IAA:
In primo luogo, una decisione di annullamento può essere concessa se il richiedente dimostra uno dei seguenti elementi:
- una delle parti della convenzione arbitrale è legalmente incapace, oppure la convenzione arbitrale è invalida in base alla legge scelta dalle parti o alla legge turca se non è stata scelta alcuna legge,
- La procedura stabilita dalle parti o prescritta dalla legge non è stata seguita nella selezione dell’arbitro o del tribunale arbitrale,
- il lodo non è stato reso entro il periodo di arbitrato,
- è stato riscontrato che l’arbitro o il tribunale arbitrale è stato illegittimamente autorizzato o non autorizzato,
- il lodo è stato pronunciato su una questione che esula dall’accordo arbitrale, non è stata risolta l’intera controversia o è stata superata l’autorità competente,
- l’arbitrato non è stato condotto secondo la procedura concordata dalle parti o, in assenza di tale accordo, secondo le disposizioni di legge, il che ha influito sulla natura del lodo,
- non è stato rispettato il principio della parità delle parti.
Inoltre, un lodo arbitrale può essere annullato se il tribunale regionale ritiene che:
- La controversia oggetto del lodo arbitrale non è arbitrabile secondo la legge turca,
- Il lodo turba l’ordine pubblico.
I motivi di annullamento sono gli stessi; tuttavia, mentre sono considerati d’ufficio ai sensi del CCP, possono essere sollevati dalle parti, o il tribunale può considerarli d’ufficio ai sensi degli IAA a causa della natura internazionale dell’arbitrato e del principio di intervento limitato.
Al termine delle azioni di annullamento, il tribunale può decidere di accettare, accettare parzialmente o respingere l’annullamento. L’accettazione del caso, ossia l’annullamento del lodo arbitrale, richiede un nuovo procedimento per la stessa controversia. Tuttavia, il fatto che questo procedimento si svolga presso un tribunale regionale o tramite arbitrato dipende dai motivi per cui il lodo è stato annullato. La questione è prevista dall’articolo 440/7 del CCP per i lodi arbitrali nazionali e dall’articolo 15 degli IAA per i lodi arbitrali internazionali.
In conclusione, l’unico rimedio disponibile contro i lodi arbitrali, sia ai sensi degli IAA che dei CCP, è l’azione di annullamento. Sebbene il CCP e gli AAI contengano disposizioni simili in materia di azioni di annullamento, vi sono alcune differenze in quanto gli AAI riguardano aspetti transfrontalieri e adottano il principio dell’intervento limitato a causa del loro carattere internazionale. L’annullamento di un lodo arbitrale richiede un nuovo procedimento per la controversia presso un tribunale regionale o tramite arbitrato.