I. INTRODUZIONE
Prima della decisione di annullamento della Corte Costituzionale (fascicolo n. 2005/57, decisione n. 2009/19, 05.2.2009), le sanzioni penali previste dal decreto legge n. 554 sulla protezione dei disegni e modelli industriali (“decreto legge n. 554”) potevano essere comminate a coloro che imitavano i disegni e modelli registrati di altri e vendevano, importavano o esportavano questi prodotti contraffatti, o li detenevano per scopi commerciali.
La Corte Costituzionale ha annullato le disposizioni di questo decreto-legge in quanto i decreti-legge non possono stabilire definizioni penali in quanto ciò sarebbe contrario al principio di legalità. Nonostante gli sforzi dei legislatori per colmare questa lacuna con vari emendamenti legislativi, il decreto legge n. 554 è stato abrogato dalla legge sulla proprietà industriale n. 6769 (“legge n. 6769”) il 10.01.2023. Sebbene la nuova legislazione contenga disposizioni di tutela legale in merito alla violazione dei disegni e modelli registrati, non definisce alcun reato.
In questo articolo intitolato “Analisi delle violazioni dei diritti di design ai sensi del diritto penale”, analizzeremo se gli atti che violano i diritti di design possono essere puniti ai sensi della Legge n. 6769, del Codice commerciale turco n. 6102 (“Codice n. 6102”) e della Legge n. 5846 sulle opere intellettuali e artistiche (“Legge n. 5846”).
II. CONCETTO DI DISEGNO O MODELLO E ATTI CONSIDERATI COME VIOLAZIONI DEI DIRITTI SUL DISEGNO O MODELLO
Il termine “design” deriva dal latino “designare”, che significa dare forma, rappresentare. L’articolo 55/1 della Legge n. 6769 definisce il design come “l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte risultante dalle caratteristiche della linea, del contorno, del colore, della forma, del materiale o della struttura del prodotto stesso o del suo ornamento”.
Secondo la legge turca, i disegni e modelli erano protetti dal Decreto Legge n. 554 del 1995; tuttavia, la Corte Costituzionale ha deciso di annullare le sanzioni penali previste da tale legge per gli atti considerati come violazioni dei diritti sui disegni e modelli (fascicolo n. 2005/57, decisione n. 2009/19, 05.2.2009).
Con l’entrata in vigore della Legge n. 6769, è stata mantenuta la definizione di disegno o modello contenuta nel Decreto Legge n. 554 e, mentre nel Decreto Legge n. 554 il criterio pertinente era la “percezione da parte dei sensi umani”, nella Legge n. 6769 è l’“aspetto”.
L’articolo 81 della Legge n. 6769 elenca gli atti considerati violazioni dei diritti di disegno e modello come segue: produrre, immettere sul mercato, vendere, offrire in appalto, importare, utilizzare per scopi commerciali o immagazzinare per tali scopi, commercializzare in altro modo o importare un prodotto identico a un altro prodotto o così simile all’altro prodotto da essere indistinguibile da esso in termini di impressione generale, quando un disegno o modello protetto ai sensi della Legge n. 6769 viene utilizzato o applicato senza il consenso del titolare del diritto; ampliare i diritti concessi dal titolare del disegno o modello tramite licenze o trasferire tali diritti a terzi; e disconoscere i diritti relativi a un disegno o modello. 6769 sia utilizzato o applicato senza il consenso del titolare del diritto; ampliare i diritti concessi dal titolare del disegno o modello attraverso la concessione di licenze o trasferire tali diritti a terzi; e dissociare i diritti relativi a un disegno o modello.
III. ANALISI DEGLI ATTI CONSIDERATI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI DISEGNO AI SENSI DELLA LEGGE N. 6769, DEL CODICE N. 6102 E DELLA LEGGE N. 5846
1. Analisi degli atti considerati come violazioni dei diritti di privativa ai sensi della legge n. 6769
La legge n. 6769 disciplina gli atti considerati come violazioni dei diritti di design registrati o non registrati. La legge sanziona alcuni degli atti considerati violazioni dei diritti di marchio e, all’articolo 30/1, l’uso di un marchio identico, imitato o simile, la vendita e la produzione di prodotti e altre attività commerciali simili.
La Legge 6769, invece, non punisce la violazione dei diritti di design registrati o non registrati e dei diritti di brevetto e modello di utilità tutelati dalla stessa legge. Pertanto, questi atti non rientrano tra quelli che vengono indagati o perseguiti ai sensi della legge.
In altre parole, la legge n. 6769 non sanziona la produzione e la vendita sul mercato di disegni e modelli, brevetti e modelli di utilità registrati o non registrati, né altre attività commerciali che li coinvolgono. A fronte di azioni che non costituiscono reato, i titolari di diritti di design possono difendere i loro diritti da atti criminali davanti ai tribunali civili e possono intentare una causa per responsabilità legale di risarcimento. Queste cause civili possono portare alla confisca e alla distruzione dei prodotti, alla confisca degli strumenti utilizzati per produrre i prodotti e alla loro distruzione o al trasferimento alla persona i cui diritti sono stati violati. Dal testo della legge si evince chiaramente che, sebbene l’autorità competente per le restanti questioni sia un tribunale civile, le Procure Capo non hanno l’autorità e il dovere di intraprendere alcuna azione in merito alle richieste da presentare a questo proposito.
2. Analisi degli atti considerati come violazioni dei diritti di privativa ai sensi del Codice n. 6102
L’articolo 55/4 del Codice n. 6102 elenca la produzione di prodotti contraffatti come esempio di concorrenza sleale, riferendosi all’atto di “adottare misure che inducano a confusione con merci, prodotti, attività o opere altrui…”. All’articolo 62, il Codice stabilisce che gli atti elencati all’articolo 55 costituiscono il reato di “concorrenza sleale”. L’articolo stabilisce che gli autori del reato saranno puniti affermando che “… a querela di parte di coloro che hanno il diritto di costituirsi parte civile ai sensi dell’articolo 56, sono puniti con la reclusione fino a due anni o con la multa giudiziaria per gli atti che rientrano nell’ambito di applicazione di ciascun comma”. Inoltre, l’articolo 63 stabilisce che le misure di sicurezza specifiche per le persone giuridiche saranno applicate se il reato è commesso nell’ambito delle attività di una persona giuridica.
A questo punto, è lecito chiedersi se gli atti considerati come violazioni dei diritti di privativa possano essere considerati come reati di concorrenza sleale disciplinati dal Codice 6102. L’articolo 62 del Codice n. 6102, entrato in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 14/02/2011, disciplina la punibilità dei soggetti che commettono gli atti di concorrenza sleale di cui all’articolo 55. In questo contesto, occorre valutare se la violazione dei diritti di design registrato rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 55 del Codice n. 6102 alla luce delle decisioni delle sezioni penali della Corte d’Appello. Di conseguenza, si è visto che le leggi speciali non prevedono sanzioni penali per la violazione dei diritti su disegni e modelli registrati, disegni e modelli non registrati, brevetti e modelli di utilità. Alla luce delle modifiche legislative apportate nel corso degli anni agli atti di violazione dei diritti sui disegni e modelli, il legislatore non considera l’atto di violazione dei disegni e modelli come un interesse giuridico da tutelare penalmente, in quanto tale atto non è disciplinato come reato dalla legge n. 6769. Pertanto, gli atti in questione non possono essere trattati come reati di concorrenza sleale.
Le sentenze della 15a e 19a sezione penale della Corte d’Appello indicano che la violazione dei diritti di design non costituisce alcun reato, compreso il reato di concorrenza sleale (fascicolo 2019/4819, decisione 2019/7682, 09.07.2019; e fascicolo 2015/17707, decisione 2016/22561, 17.11.2016).
3. Analisi degli atti considerati come violazioni dei diritti di privativa ai sensi della legge n. 5846
L’articolo 4 della Legge n. 5846 definisce le opere d’arte come segue: “Le opere di belle arti sono: 1. Pitture a olio e ad acquerello; quadri di ogni genere, disegni, pastelli, incisioni, manoscritti e dorature, opere disegnate o fissate con minerali, pietre, legno o altre sostanze mediante graffiatura, incisione, battitura o metodi simili, calligrafia, serigrafia, 2. Statue, rilievi e intagli, 3. Opere di architettura, 4. Artigianato e opere minori. Statue, rilievi e sculture, 3. Opere di architettura, 4. Artigianato e opere d’arte minori, miniature e prodotti di arte decorativa, disegni tessili e di moda, 5. Opere fotografiche e diapositive, 6. Opere grafiche, 7. Opere a fumetti, 8. Tutti i tipi di dattilografia, con valore estetico. L’uso di schizzi, immagini, modelli, disegni e opere simili come modelli e immagini industriali non pregiudica il loro titolo di opere intellettuali e artistiche”.
In dottrina, il Prof. Dr. İsa Eliri afferma che le incisioni su gioielli come bracciali, anelli, collane, ecc. dovrebbero essere protette come opere d’arte ai sensi della Legge sulle opere intellettuali e artistiche in una tesi di dottorato intitolata “Güzel Sanat Eserlerinde Fikri Mülkiyet Hakları ve Uygulamaları”.
Gli articoli 4/2 e 4/4 della Legge n. 5846 stabiliscono chiaramente che l’artigianato e le opere d’arte minori, i disegni di moda, i rilievi e le sculture saranno protetti dalla Legge come opere d’arte.
Inoltre, l’articolo 71/1 della legge n. 5846 stabilisce che costituiscono reato di pubblicazione e diffusione pubblica di opere senza l’autorizzazione dell’autore i seguenti atti: elaborare, riprodurre, distribuire opere copiate e trasmettere pubblicamente (tramite segnali, suoni o immagini) esecuzioni, fonogrammi o produzioni senza l’autorizzazione scritta dei titolari dei diritti.
Come già accennato, alcune sentenze delle Camere Penali della Corte d’Appello affermano che gli atti considerati come violazioni dei diritti di privativa non sono disciplinati come reato dalla Legge n. 6769 e che tali atti non daranno luogo nemmeno al reato di concorrenza sleale in considerazione della volontà del legislatore. Tuttavia, nelle indagini e nei procedimenti giudiziari condotti valutando le caratteristiche di un caso specifico, è necessario eseguire una perizia per determinare se il disegno in questione è un’opera d’arte ai sensi della Legge n. 5846, e il caso deve essere valutato sulla base dei risultati.
IV. CONCLUSIONE
In questo articolo abbiamo fornito una panoramica del concetto di design e degli atti che costituiscono violazioni dei diritti sul design. Inoltre, abbiamo analizzato se tali atti possono essere sanzionati ai sensi della Legge n. 6769, del Codice n. 6102 e della Legge n. 5846 alla luce della giurisprudenza delle sezioni penali della Corte d’Appello e delle opinioni dottrinali.
La giurisprudenza della Corte d’Appello suggerisce che gli atti che violano i diritti sui disegni e modelli non costituiscono un reato ai sensi della Legge n. 6769 e del Codice n. 6102, e vi è una lacuna nella legislazione in materia. Tuttavia, per sostenere le attività economiche, sociali e commerciali e incoraggiare i disegni e modelli registrati nel nostro Paese, riteniamo che le violazioni dei diritti dei disegni e modelli debbano essere disciplinate dal diritto penale in parallelo con le norme relative alle violazioni dei diritti dei marchi, e che debba essere effettuata una valutazione in conformità con la Legge n. 5846 nelle indagini e nei procedimenti giudiziari pertinenti fino all’emanazione di emendamenti legislativi a questo proposito.
Scritto da: B. Batuhan Birtane, Associato Senior