I. INTRODUZIONE
Il reato di inquinamento da costruzioni e le relative sanzioni sono disciplinati dall’articolo 184 del Codice penale turco n. 5237 (“Codice n. 5237”), intitolato “Inquinamento causato da costruzioni”. 5237 (“Codice n. 5237”), intitolato “Inquinamento causato da costruzioni”.
L’articolo si riferisce a tre diverse tipologie di reato: costruire o permettere la costruzione di un edificio senza licenza edilizia o in violazione della licenza; permettere l’allacciamento di elettricità, acqua o telefono ai cantieri per costruzioni senza licenza edilizia; permettere qualsiasi attività industriale in edifici senza permesso di occupazione.
Il presente articolo sul reato di inquinamento edilizio (i) affronta le tipologie di reato disciplinate dall’articolo 184 del Codice n. 5237, (ii) distingue i reati di inquinamento edilizio da quelli di inquinamento edilizio. 5237, (ii) distinguerà tra i termini “proprietario di una costruzione” e “proprietario di un immobile” in relazione all’individualità della responsabilità penale e al principio di tipicità, (iii) analizzerà il tipo di reato in questione alla luce delle disposizioni in materia di contrizione e (iv) si chiederà se la pronuncia della sentenza possa essere ritardata per il reato in questione.
II. TIPI DI REATO
a) Costruire o permettere la costruzione di un edificio in assenza o in contrasto con la licenza edilizia
L’articolo 184/1 del Codice n. 5237 stabilisce che chiunque costruisca o permetta la costruzione di un edificio senza o in contrasto con una licenza è punito con la reclusione da un anno a cinque anni.
La licenza edilizia è un permesso ottenuto dall’amministrazione per costruire un edificio o per apportare modifiche sostanziali a un edificio costruito. Il reato di inquinamento edilizio si configura quando una persona costruisce o permette la costruzione di un edificio senza o in contrasto con una licenza edilizia. L’articolo 184/4 del Codice n. 5237 indica che le disposizioni dell’articolo 184/1 si applicano solo all’interno dei confini comunali o delle regioni soggette a un regime edilizio speciale. Pertanto, il reato non riguarda gli edifici situati al di fuori dei confini comunali o delle regioni soggette a regime edilizio speciale, nonché le strutture che non si qualificano come edifici.
Il Codice n. 5237 non definisce il termine “edificio” nel relativo articolo. Pertanto, per comprendere il termine è necessario fare riferimento alla definizione contenuta nell’articolo 5 della Legge n. 3194 sulla pianificazione e il controllo dello sviluppo del territorio (“Legge n. 3194“).[1]
Secondo la definizione legale, il reato di inquinamento edilizio richiede che la struttura sia un edificio. Di conseguenza, strutture come muri di sostegno, cabine di sicurezza, impalcature e ponti non sono considerati edifici. Di conseguenza, la loro costruzione non comporta il reato di inquinamento edilizio.
b) Consentire l’allacciamento elettrico, idrico o telefonico ai cantieri per le costruzioni senza licenza edilizia
La fattispecie di reato prevista dall’art. 184/2 del Codice n. 5237, ovvero quella di consentire l’allacciamento elettrico, idrico o telefonico ai cantieri per le costruzioni senza licenza edilizia, non è considerata un edificio. 5237, ovvero quello di consentire l’allacciamento elettrico, idrico o telefonico a cantieri per costruzioni senza licenza edilizia, è punito con la sanzione prevista dall’articolo 184/1 del Codice n. 5237. 5237. Il reato non riguarda la fornitura di servizi infrastrutturali a un edificio completato senza licenza edilizia. Tuttavia, l’articolo punisce la fornitura di infrastrutture a cantieri realizzati per costruzioni senza licenza edilizia.
Poiché il reato è commesso consentendo la fornitura di linee elettriche, idriche e telefoniche, le persone che commettono il reato di inquinamento edilizio sono gli amministratori che consentono l’allacciamento e non le persone che lo realizzano, ai sensi dell’articolo 184/2 del Codice n. 5237. 5237. In pratica, i costruttori possono ricevere da altri servizi infrastrutturali illegali per i loro cantieri. In questo caso, l’autore del reato non sarà punito ai sensi dell’articolo 184/2, ma ai sensi dell’articolo 163 del Codice n. 5237 con il reato di “violazione di legge”. 5237, con il reato di “fruizione di un servizio senza compenso”, se soddisfa i criteri pertinenti.
c) Consentire qualsiasi attività industriale in edifici privi di permesso di occupazione
L’articolo 30 della Legge n. 3194 prevede l’obbligo di ottenere il permesso di occupazione da parte del Comune o del Governatorato che ha rilasciato la licenza edilizia per l’utilizzo dell’intera struttura se la costruzione è stata completata completamente, o di parte della struttura in caso di completamento parziale, o dal Comune o dal Governatorato competente per l’utilizzo completo o parziale di strutture non soggette a permesso ai sensi dell’articolo 27.
Inoltre, l’articolo 30/2 della stessa legge stabilisce che i comuni e i governatorati devono concludere le domande dei proprietari degli immobili entro trenta giorni. In caso contrario, il permesso di occupazione si considera concesso all’intera struttura o alla parte finita.
Ai sensi dell’articolo 184/3 del Codice n. 5237, è illegale consentire qualsiasi attività industriale in edifici privi di permesso di occupazione, sia all’interno dei confini comunali che nelle regioni soggette a un regime speciale di costruzione. Il reato di cui all’art. 184/3 del Codice n. 5237 può essere commesso solo da chi è in possesso di un permesso di occupazione. 5237 può essere commesso solo dai pubblici ufficiali che hanno il dovere e il potere di autorizzare lo svolgimento di attività industriali. Pertanto, il reato ha le caratteristiche di un reato a statuto speciale (i.e. delicta propria).
III. DISTINZIONE TRA PROPRIETARIO DI UNA COSTRUZIONE E PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE
Le persone che non hanno partecipato alla costruzione di un edificio che viola la normativa urbanistica non devono essere ritenute responsabili del reato di cui all’articolo 184 del Codice n. 5237 solo perché sono i proprietari dell’immobile. 5237 per il solo fatto di essere proprietari dell’immobile.
L’articolo 42/2, intitolato “Sanzioni amministrative”, della Legge n. 3194 stabilisce che:
“Le sanzioni amministrative, non inferiori a mille lire turche, calcolate come segue in base allo stato di proprietà, alle caratteristiche dell’area, alla condizione, alla qualità e alla classe del terreno, al suo effetto sull’insediamento e sull’ambiente, al fatto che rappresenti un pericolo per la sicurezza della vita e della proprietà e al grado della violazione, sono imposte al proprietario della costruzione, al proprietario della costruzione, all’imprenditore edile o agli ingegneri che non hanno notificato la violazione entro sei giorni lavorativi dalla costruzione della struttura senza licenza, o in violazione della licenza, dei rilievi e dei piani allegati alla licenza o della legislazione sullo sviluppo del territorio, o senza soddisfare le condizioni specificate nell’articolo 27 per quanto riguarda le strutture che possono essere costruite senza licenza.”
Pertanto, la multa amministrativa sarà imposta a (i) il proprietario della costruzione, (ii) l’ appaltatore della costruzione o (iii) gli ingegneri registrati che non hanno notificato la violazione entro sei giorni lavorativi della struttura in violazione della licenza.
L’articolo 184/1 del Codice n. 5237 stabilisce che “Chiunque costruisca o permetta la costruzione di un edificio senza o in contrasto con la licenza è punito con la reclusione da un anno a cinque anni”. Ciò significa che le persone che costruiscono o permettono la costruzione di un edificio in violazione della legislazione sullo sviluppo del territorio andranno incontro a sanzioni penali.
Come stabilito dalla normativa in materia e dalla giurisprudenza di seguito riportata, l’essere proprietario di un immobile non comporta la responsabilità per le attività di costruzione svolte in precedenza su tale immobile. La responsabilità per le violazioni della legislazione sullo sviluppo del territorio ricade sul proprietario dell’immobile, sull’appaltatore o sugli ingegneri registrati ai sensi della Legge n. 3194 e sulle persone che costruiscono o consentono la costruzione di un edificio in violazione della legislazione sullo sviluppo del territorio ai sensi del Codice n. 5237. 5237. A questo punto è opportuno analizzare il termine “proprietario della costruzione”.
Sarebbe illegittimo imporre azioni amministrative e sanzioni penali direttamente al proprietario dell’immobile senza prima indagare sull’identità del proprietario della costruzione, dell’appaltatore della costruzione e degli ingegneri coinvolti nella costruzione, solo perché la persona è l’attuale titolare dell’atto.
La legge n. 3194, la sua motivazione e le altre leggi pertinenti non definiscono il termine “proprietario della costruzione”. Nella decisione della Corte Costituzionale (fascicolo n. 2012/93, decisione n. 2013/8 del 10.01.2013) relativa al termine “Proprietario della costruzione” di cui all’articolo 42 della Legge n. 3194, si afferma che il termine “Proprietario della costruzione” deve essere inteso come la persona che ha eseguito attività di costruzione in violazione della legislazione sullo sviluppo del territorio. La motivazione della decisione stabilisce che sarebbe contrario al principio di “individualità della responsabilità penale”, un principio fondamentale del diritto penale, imporre multe amministrative e sanzioni penali all’attuale proprietario dell’immobile.[2]
Allo stesso modo, la decisione della Corte Costituzionale (fascicolo n. 2016/866 del 12.11.2019) sottolinea che (i) il proprietario dell’immobile deve essere inteso come la persona che ha costruito l’edificio in violazione della legislazionee (ii) l’obbligo di identificare il soggetto che ha costruito l’edificio in violazione della normativa spetta all’amministrazionee (iii) sarebbe incompatibile con lo scopo della legge imporre una sanzione amministrativa al proprietario dell’immobile senza svolgere le necessarie indagini.[3]
Come dimostrato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale di cui sopra, il “Proprietario dell’immobile” e il “Proprietario della costruzione” devono essere distinti l’uno dall’altro. In parole povere, il “Proprietario” è la persona che ha il diritto di proprietà sulle aree indipendenti di un edificio, mentre il “Proprietario” è la persona che ha eseguito attività di costruzione in violazione della legislazione sullo sviluppo del territorio ed è responsabile penalmente ai sensi della legge.
IV. INDIVIDUALITÀ DELLA RESPONSABILITÀ PENALE E PRINCIPIO DI TIPICITÀ
Due dei principi fondamentali del diritto penale turco, vale a dire il principio di “individualità della responsabilità penale” e il principio di “tipicità”, impongono di non penalizzare una persona solo per il suo status di proprietario di un immobile. Il principio di “tipicità” riflette l’idea che non c’è crimine e punizione senza legge e sostiene che l’atto soggetto a punizione deve corrispondere alla definizione legale del reato. Il principio di “individualità della responsabilità penale” richiede che una persona sia ritenuta responsabile solo per gli atti commessi da se stessa e non per quelli commessi da altri.
In pratica, a volte i proprietari di immobili devono affrontare multe amministrative, indagini giudiziarie e sanzioni penali per il solo fatto di essere gli attuali titolari dell’atto, senza che l’amministrazione competente identifichi la persona o le persone che hanno fatto costruire l’edificio in violazione della legislazione sullo sviluppo del territorio. Questa situazione può portare a pratiche scorrette, come l’imposizione di sanzioni amministrative e l’avvio di indagini giudiziarie nei confronti di persone che hanno solo acquistato l’immobile pronto per l’uso, adducendo come motivazione il fatto di essere i proprietari dell’immobile.
Tuttavia, la decisione della 14a Sezione del Consiglio di Stato afferma che la persona che ha acquistato lo spazio indipendente successivamente non può essere ritenuta responsabile delle violazioni derivanti dalla costruzione iniziale dell’edificio. Pertanto, non è possibile imporre una sanzione amministrativa alla persona che ha acquistato l’immobile in un secondo momento (fascicolo n. 2014/7357, decisione n. 2015/899 del 04.02.2015).[4]
Allo stesso modo, la 14a sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto in contrasto con la procedura e la legge, in base al principio dell’individualità delle sanzioni, la decisione del Consiglio comunale di imporre una sanzione amministrativa al proprietario dell’immobile, che aveva presentato una perizia della banca che rivelava che non aveva costruito la struttura in violazione della legislazione sullo sviluppo del territorio (fascicolo n. 2015/2198, decisione n. 2018/952, 27.02.2018).[5]
V. IL PENTIMENTO E LA DECISIONE DI RITARDARE LA PRONUNCIA DELLA SENTENZA NEL REATO DI INQUINAMENTO EDILIZIO
L’articolo 231 del Codice di procedura penale turco n. 5271 (Codice n. 5271) stabilisce la decisione di ritardare la pronuncia della sentenza e le sue condizioni. Ai sensi dell’articolo 231/5 del Codice n. 5271, se la pena inflitta è stata inflitta per un reato di inquinamento edilizio. 5271, se la pena inflitta al termine del giudizio condotto in relazione al reato imputato all’imputato è la reclusione per due anni o meno o una multa giudiziaria, il tribunale può decidere di ritardare la pronuncia della sentenza. Ritardare la pronuncia della sentenza significa che la sentenza non ha alcuna conseguenza legale per l’imputato, fatta eccezione per l’applicazione delle disposizioni in materia di sequestro. L’articolo 231/6 del Codice n. 5271 stabilisce che “per poter prendere la decisione di ritardare la pronuncia della sentenza, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: a) l’imputato non deve essere stato precedentemente condannato per un crimine intenzionale; b) considerando le caratteristiche della personalità dell’imputato e il suo comportamento durante il processo principale, il tribunale deve giungere alla convinzione che l’imputato non commetterà ulteriori crimini; c) il danno alla vittima o al pubblico, causato dal crimine commesso, è stato completamente riparato restituendo lo stesso oggetto, ripristinando le circostanze al loro stato originale prima che il crimine fosse commesso, o pagando un risarcimento per i danni.”
Tuttavia, l’articolo 184/5 del Codice n. 5237 prevede una disposizione speciale di contrizione per il reato di inquinamento edilizio. Di conseguenza, non sarà presentata alcuna azione pubblica, o l’azione pubblica già avviata sarà estinta, e la sentenza sarà annullata con tutte le sue conseguenze ai sensi degli articoli 184/1 e 184/2 del Codice n. 5237 se una persona ripristina lo stato precedente al reato. 5237 se una persona ripristina l’edificio costruito senza o in contrasto con la licenza in conformità con il piano di costruzione e la licenza.
Ai sensi dell’articolo 231/6 del Codice n. 5271, per poter emettere la decisione di rinvio della sentenza, il danno al pubblico deve essere pienamente riparato mediante la restituzione dello stesso oggetto, il ripristino delle circostanze allo stato originario prima della commissione del reato o il risarcimento del danno. Pertanto, se la relativa condizione è soddisfatta, si applicherà la disposizione sul pentimento di cui all’articolo 184/5 del Codice n. 5237. 5237 sarà applicabile. Di conseguenza, non è possibile applicare la decisione di ritardare la pronuncia della sentenza disciplinata dall’articolo 231 del Codice n. 5271 per il reato in questione. Tuttavia, il tribunale può decidere di sospendere la pena detentiva dell’autore del reato se questi soddisfa i criteri necessari.
VI. CONCLUSIONE
Non c’è dubbio che la protezione dell’ambiente e l’imposizione di sanzioni penali per i reati ambientali siano essenziali per sostenere la salute della società. Pertanto, le leggi speciali e generali regolano le sanzioni per i reati ambientali, in particolare quelle previste dalla Costituzione. Le sanzioni penali per il reato di inquinamento edilizio, oggetto del nostro articolo, sono regolate dall’art. 184 del Codice n. 5237. 5237. Tuttavia, nella pratica, la distinzione tra proprietario di una costruzione e proprietario di un immobile viene talvolta ignorata nonostante la giurisprudenza in materia, portando a decisioni ingiuste. Per evitare che ciò accada, l’amministrazione dovrebbe effettuare ispezioni più frequenti per identificare la persona o le persone che hanno causato l’inquinamento edilizio.
Batuhan Birtane, Associato senior
[1] Un edificio è una struttura autonoma e coperta accessibile alle persone per scopi quali l’abitazione, il lavoro, la ricreazione, il riposo, il culto o la protezione di animali e beni.
[2] Corte Costituzionale, fascicolo n. 2012/93, decisione n. 2013/8, 10.01.2013: “...L’espressione “proprietario di una costruzione”, oggetto di contestazione, si riferisce alle persone che rischiano sanzioni penali per l’atto di costruire senza licenza, o in violazione della licenza, dei rilievi e dei piani allegati alla licenza o della legislazione sullo sviluppo del territorio… Uno dei principi fondamentali dello Stato di diritto, sancito dall’articolo 2 della Costituzione, è la “certezza”. Di conseguenza, i regolamenti devono essere chiari, inequivocabili, comprensibili e applicabili in modo tale da non lasciare spazio a esitazioni o dubbi sia per i singoli che per l’amministrazione. Il principio di certezza è fondamentale anche per garantire la sicurezza giuridica degli individui. Il settimo comma dell’articolo 38 della Costituzione, intitolato “Principi relativi ai reati e alle pene”, recita: “La responsabilità penale è personale”. L’individualità della responsabilità penale è una regola fondamentale del diritto penale. L’individualità della pena mira a prevenire la punizione di una persona per un atto che non ha commesso. In altre parole, una persona non può essere ritenuta responsabile per gli atti di un’altra. Poiché l’articolo 38 della Costituzione non distingue tra sanzioni amministrative e giudiziarie, anche le sanzioni amministrative dovrebbero seguire i principi enunciati in questo articolo. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 42 della Legge, se l’amministrazione scopre che un edificio è stato costruito senza licenza, o in violazione della licenza, dei rilievi e dei piani allegati alla licenza o della legislazione sullo sviluppo del territorio, verrà imposta una multa al proprietario della costruzione, all’appaltatore della costruzione o agli ingegneri registrati che non hanno notificato la violazione entro sei giorni lavorativi, secondo i criteri specificati nel paragrafo. Pertanto, il termine “proprietario della costruzione” si riferisce alle persone che eseguono le attività di costruzione di cui sopra. In altre parole, il termine “proprietario della costruzione” si riferisce alle persone che sono state coinvolte nell’attività di costruzione, sia che si tratti di titolari dell’atto, sia di terzi, come affittuari, parenti del proprietario dell’immobile o del proprietario effettivo. La giurisprudenza del Consiglio di Stato indica inoltre che il proprietario della costruzione si riferisce alla persona che ha costruito l’edificio in violazione della normativa. In pratica, sarà incompatibile con lo scopo e il significato della legge imporre una multa direttamente all’attuale titolare dell’atto senza prima identificare la persona che ha eseguito l’attività edilizia illegale, con le necessarie indagini da parte delle amministrazioni competenti. “
[3]Corte Costituzionale, fascicolo n. 2016/866, 12.11.2019: come affermato nella decisione della Corte Costituzionale relativa all’istanza di annullamento della sanzione amministrativa pecuniaria nel caso di specie, il cui fondamento giuridico era l’articolo 42 della legge n. 3194, e nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, per proprietario dell’immobile si deve intendere colui che ha costruito l’edificio in violazione della normativa (cfr. §§ 28,29). Queste decisioni sottolineano anche che sarebbe incompatibile con lo scopo e il significato della legge imporre una multa direttamente all’attuale titolare dell’atto senza prima identificare la persona che ha eseguito l’attività edilizia illegale, con le necessarie indagini da parte delle amministrazioni competenti“.
[4] XIV Sezione del Consiglio di Stato, fascicolo n. 2014/7357, decisione n. 2015/899, 04.02.2015: “Nel caso di specie, il ricorrente non può essere ritenuto responsabile delle violazioni, in quanto le violazioni oggetto di causa si sono verificate durante la fase di costruzione e non sono derivate da aggiunte successive al progetto e ai suoi annessi, e che il ricorrente che ha acquistato l’immobile successivamente non è stato coinvolto nell’incidente”. Questo ragionamento è anche un requisito del principio dell’individualità delle sanzioni. Pertanto, l’imposizione di una multa al ricorrente è considerata illegittima, mentre il risultato della decisione del Tribunale amministrativo, soggetto a ricorso, è considerato legittimo”.
[5] 14a Sezione del Consiglio di Stato, fascicolo n. 2015/2198, decisione n. 2018/952, 27.02.2018: “Nel caso controverso, vediamo che il ricorrente, che è il proprietario dell’immobile, ha acquistato l’immobile oggetto della causa il 07.12.2010 con un mutuo ipotecario. La perizia della banca del 02.11.2010 evidenziava dettagliatamente le aree interne realizzate successivamente nello spazio indipendente n. 5 con condominio in violazione del progetto approvato, come individuato nell’ingiunzione di cessazione dell’attività edilizia. A seguito delle aggiunte, l’appartamento con una superficie lorda di circa 115 m² è stato trasformato in un appartamento con una superficie lorda di circa 133 m²… In questo caso, il principio dell’individualità dei reati e delle pene impone di identificare la persona o le persone che hanno costruito le strutture oggetto della multa e di imporre una multa al vero proprietario della costruzione. Teniamo conto del fatto che le violazioni relative alla licenza si sono verificate prima che il ricorrente acquistasse la proprietà, che il ricorrente, proprietario di uno spazio indipendente nell’edificio, non è responsabile di tali violazioni e che questa situazione è un requisito del principio di individualità delle sanzioni. Poiché la decisione del Consiglio del Tribunale amministrativo relativa all’imposizione di una multa al ricorrente (2014/98, 14/01/2014) è ritenuta illegittima, questa parte della decisione è stata giudicata in contrasto con la legge”.
[6] Assemblea generale penale della Corte d’appello, fascicolo n. 2014/4-806, decisione n. 2015/167, 26.05.2015: “La decisione di ritardare la pronuncia della sentenza comporta il rinvio della pronuncia della condanna dell’autore del reato se quest’ultimo risarcisce i danni subiti dalla vittima o dal pubblico durante la fase delle indagini o del procedimento giudiziario dopo aver commesso il reato, e la sentenza non avrà alcuna conseguenza giuridica durante questo periodo di rinvio. Non è possibile ritardare la pronuncia della sentenza per il reato di inquinamento edilizio. Infatti, il legislatore ha previsto una disposizione speciale di contrizione nell’articolo 184/5 del Codice n. 5237 per il reato di inquinamento edilizio. 5237 per il reato di inquinamento edilizio. Nel reato di inquinamento edilizio, la decisione di ritardare la pronuncia della sentenza disciplinata dall’articolo 231 non può essere presa per l’autore del reato che può beneficiare della disposizione speciale di cui all’articolo 184/5 ripristinando l’edificio costruito senza o in contrasto con la licenza in conformità al piano di costruzione e alla licenza”.