I. INTRODUZIONE
L’arbitrato acquista sempre più importanza come metodo alternativo di risoluzione delle controversie. Le parti in causa ricorrono sempre più spesso a metodi alternativi di risoluzione delle controversie a causa del pesante carico di lavoro del sistema giudiziario e della lunghezza dei processi. I metodi alternativi di risoluzione delle controversie sono anche popolari perché la magistratura è talvolta carente in settori che richiedono competenze specifiche, come il diritto delle assicurazioni.
La richiesta di metodi alternativi di risoluzione delle controversie nel processo di definizione di regolamenti assicurativi che rispettino le norme dell’Unione Europea ha portato all’emanazione di regolamenti sull’arbitrato volontario nel settore assicurativo.
II. SISTEMA DI ARBITRATO NELLE CONTROVERSIE ASSICURATIVE
Il sistema arbitrale è stato regolamentato per la prima volta nel 2007 dalla Legge sulle assicurazioni n. 5684 (“Legge”) per fornire una risoluzione delle controversie indipendente, rapida, semplice ed economica, evitando al contempo la perdita dei diritti dell’assicurato. Nel diritto assicurativo, l’arbitrato è disciplinato non solo dalla Legge ma anche dalla legislazione secondaria, tra cui il“Regolamento sull’arbitrato nelle assicurazioni” (“Regolamento”), approvato ed entrato in vigore nel 2007.
Quando la Legge non è applicabile all’arbitrato in una controversia assicurativa, le parti possono fare riferimento al Codice di procedura civile (“Codice”). Tuttavia, è fondamentale ricordare che il sistema arbitrale previsto dalla Legge ha un carattere unico (sui generis) applicabile all’arbitrato societario.
III. COMMISSIONE ARBITRALE ASSICURATIVA
Ai sensi dell’articolo 30 della Legge, nel 2008 è stata istituita una “Commissione arbitrale assicurativa” (“Commissione”) per la risoluzione delle controversie nell’ambito dell'”Associazione delle compagnie assicurative, riassicurative e pensionistiche della Turchia”. Nel diritto assicurativo turco, le procedure arbitrali sono disciplinate dalla Commissione arbitrale assicurativa in linea con il principio dell'”arbitrato aziendale”.
IV. ADESIONE AL SISTEMA DI ARBITRATO ASSICURATIVO
Il sistema di arbitrato assicurativo richiede un’adesione che riconosca il potere giudiziario del sistema arbitrale governato dalla Commissione. Solo le “imprese che praticano l’assicurazione”, cioè gli “assicuratori”, possono diventare membri del sistema di arbitrato assicurativo. Possono diventare membri anche organizzazioni come Güvence Hesabı, l’Istituto di assicurazione contro le catastrofi naturali e le compagnie pensionistiche che vendono assicurazioni sulla vita.
- Al 2023, il sistema di arbitrato assicurativo conta 44 membri che operano nel settore assicurativo.
Gli assicuratori che desiderano diventare membri del sistema di arbitrato assicurativo devono comunicarlo per iscritto alla Commissione (articolo 30/I della Legge).
- Le controversie assicurative possono essere risolte attraverso l’arbitrato in tre modi.
1.Procedura arbitrale da seguire quando l’assicuratore non è membro del sistema
L’assicuratore che non è membro del sistema di arbitrato assicurativo e l’assicuratore o il contraente possono stipulare un accordo scritto in cui si stabilisce che la controversia sarà risolta tramite arbitrato. Le parti possono (i) stipulare un accordo arbitrale esplicito e scritto o (ii) aggiungere una clausola arbitrale esplicita e scritta nella loro polizza assicurativa. In questo caso, le parti possono ricorrere all’arbitrato in conformità al Codice. Si applicheranno direttamente gli articoli pertinenti del Codice (articoli 407-444). Se l’assicuratore non è membro del sistema di arbitrato assicurativo, le parti non possono ricorrere al sistema previsto dalla legge, ossia l’assicurato non può appellarsi alla Commissione (articolo 15/I del Regolamento).
2.Procedura arbitrale da seguire quando l’assicuratore è membro del sistema e ha stipulato una convenzione arbitrale con l’assicurato
L’assicuratore membro del sistema di arbitrato assicurativo può stipulare una convenzione arbitrale con l’assicurato per risolvere la controversia ai sensi del Codice. In questo caso, le parti possono ricorrere all’arbitrato in conformità con il Codice, come spiegato sopra, e l’assicurato può appellarsi alla Commissione arbitrale per le assicurazioni, poiché l’assicuratore è membro del sistema arbitrale per le assicurazioni, come stabilito dall’articolo 30 della Legge.
3.Procedura arbitrale da seguire quando l’assicuratore è membro del sistema ma non ha stipulato una convenzione arbitrale con l’assicurato
In questo caso, l’assicurato in lite può comunque ricorrere all’arbitrato in quanto l’assicuratore è membro del sistema di arbitrato assicurativo anche se le parti non hanno stipulato una convenzione arbitrale. Quando l’assicuratore è membro del sistema di arbitrato assicurativo, il requisito della convenzione arbitrale scritta previsto dal paragrafo III dell’articolo 412 del Codice non è più applicabile (poiché la Legge è più specifica del Codice). Pertanto, il ricorso all’arbitrato diventa più semplice quando l’assicuratore è membro del sistema di arbitrato assicurativo.
In via eccezionale, per ricorrere all’arbitrato assicurativo non è obbligatorio essere membri dell’assicurazione obbligatoria. Nelle controversie riguardanti l’assicurazione obbligatoria, l’assicurato può ricorrere alla Commissione anche se l’assicuratore non è membro del sistema arbitrale. In questo caso, l’assicuratore non può presentare un’eccezione alla giurisdizione in quanto non è membro della Commissione (articolo 30/1 della Legge).
V. LIMITI MONETARI PER IL RICORSO ALLA COMMISSIONE ARBITRALE PER LE ASSICURAZIONI (2023)
Gazzetta Ufficiale n. 32118 del 28 febbraio 2023 conteneva il Comunicato di modifica del Comunicato sull’aumento dei limiti monetari di cui al dodicesimo e quindicesimo comma dell’articolo 30 della legge sulle assicurazioni n. 5684. Il comunicato mirava a modificare i limiti monetari specificati nel dodicesimo e quindicesimo paragrafo dell’articolo 30 della legge sulle assicurazioni n. 5684 del 3/6/2007.
Di conseguenza, le decisioni degli arbitri saranno definitive nelle controversie di valore inferiore a ₺15.000 (15.000 lire turche) per le quali è stato presentato un appello alla Commissione arbitrale delle assicurazioni. È possibile presentare opposizione alla Commissione arbitrale delle assicurazioni contro le decisioni dell’arbitro nelle controversie di valore pari o superiore a ₺15.000 (quindicimila lire turche).
È possibile fare appello alle decisioni dell’arbitro in caso di contestazioni presentate alla Commissione arbitrale delle assicurazioni per controversie di valore superiore a ₺238.730 (duecentotrentottomila settecentotrenta lire turche).