1. polizza assicurativa
La polizza assicurativa è un tipo di contratto con il quale l’assicuratore si impegna a pagare un indennizzo in caso di accadimento di un rischio, in cambio di un determinato premio. Questo rapporto contrattuale può essere instaurato solo sulla base di informazioni accurate e di fiducia reciproca. Pertanto, il contraente deve fornire all’assicuratore informazioni complete e accurate sul rischio da assicurare, che costituiscono la base di un solido rapporto tra le due parti.
L’obbligo di dichiarazione è un obbligo centrale dell’assicurato, sia prima che durante la durata del contratto, e svolge un ruolo decisivo nella sottoscrizione e nel mantenimento del contratto, nonché nel pagamento dei sinistri.
2) Quadro giuridico dell’obbligo di dichiarazione
2.1 Definizione
L’obbligo di dichiarazione si riferisce all’obbligo del contraente di informare l’assicuratore di qualsiasi fatto che possa essere rilevante per la valutazione del rischio e che il contraente conosce o si può ragionevolmente supporre che conosca. Tale obbligo inizia al momento della sottoscrizione della polizza e, in alcuni casi, dura per tutta la durata della stessa.
2.2 Base giuridica
L’articolo 1435 del Codice commerciale turco (“TCC”) definisce l’obbligo di dichiarazione come segue:
“Il contraente è tenuto a dichiarare all’assicuratore tutte le questioni di cui è o dovrebbe essere a conoscenza al momento dell’emissione della polizza e che possono influire sulla valutazione del rischio”.
Il CCC contiene ulteriori disposizioni relative a tale obbligo negli articoli da 1446 a 1449, che illustrano i diritti dell’assicuratore in caso di mancato rispetto dell’obbligo di dichiarazione.
3) Conseguenze legali dell’inosservanza dell’obbligo di dichiarazione
Se il contraente viola l’obbligo di dichiarazione precontrattuale, l’assicuratore ha diritti diversi a seconda del momento in cui scopre la violazione. Di conseguenza, il fatto che la violazione venga scoperta prima o dopo il verificarsi dell’evento assicurato determina i rimedi a disposizione dell’assicuratore.
3.1 Scoperta dell’inadempimento prima del verificarsi del rischio
Se l’assicuratore scopre una violazione dell’obbligo di dichiarazione precontrattuale prima che il rischio si sia concretizzato, può, entro 15 giorni dalla scoperta, risolvere il contratto o richiedere un premio aggiuntivo.
Tuttavia, se i fatti non dichiarati o travisati sono già noti all’assicuratore, non esiste più il diritto di recedere dal contratto o di richiedere una differenza di premio sulla base delle informazioni non dichiarate. Il bene giuridico tutelato in questi casi è la capacità dell’assicuratore di valutare correttamente il rischio e concludere il contratto di conseguenza. Se l’assicuratore ha ottenuto le informazioni necessarie in altro modo, lo scopo dell’obbligo di dichiarazione si considera soddisfatto.
Se l’assicuratore esercita il diritto di recesso, il contratto si risolve con effetto retroattivo. In questo caso, i premi pagati dal contraente devono essere rimborsati. Tuttavia, in caso di mancato adempimento intenzionale dell’obbligo di dichiarazione, l’assicuratore si riserva il diritto di riscuotere il premio corrispondente al rischio assunto durante la durata del contratto.
In alcuni casi, il diritto di recesso dell’assicuratore è limitato. L’assicuratore non può esercitare tale diritto nei seguenti casi:
- il diritto di recesso è stato espressamente o tacitamente rinunciato,
- l’assicuratore stesso è la causa dell’inadempimento che ha dato origine al recesso, e
- il contratto è stato concluso nonostante le questioni in sospeso.
L’assicuratore può scegliere di riscuotere una differenza di premio invece di risolvere il contratto. In questo caso, se il contraente non accetta la differenza di premio stabilita dall’assicuratore entro dieci giorni, il contratto si risolve tacitamente. L’assicuratore esercita così il suo diritto di risoluzione tacita.
3.2 Scoperta dell’illecito dopo l’insorgenza del rischio
Se l’assicuratore viene a conoscenza della violazione dell’obbligo di dichiarazione solo dopo il verificarsi del rischio, il grado di responsabilità dell’assicurato è determinante.
- In caso di negligenza, ossia se l’assicurato non ha violato intenzionalmente l’obbligo di dichiarazione e questa violazione ha influito sull’importo dell’indennizzo o sul verificarsi del sinistro, l’assicuratore può ridurre l’indennizzo di conseguenza.
- Se c’è dolo e la violazione dell’obbligo di dichiarazione è in quanto tale direttamente correlata al concretizzarsi del rischio, l’assicuratore è completamente esonerato dall’obbligo di indennizzo.
- Tuttavia, se la violazione intenzionale non ha avuto alcun effetto sull’avverarsi del rischio, l’assicuratore paga un’indennità calcolata sulla base del rapporto tra il premio pagato e il premio incassato.
Questa distinzione costituisce un sistema che bilancia sia il comportamento dell’assicurato sia la responsabilità dell’assicuratore. Attraverso queste regole, il legislatore intende tutelare la buona fede e bilanciare gli interessi di entrambe le parti.
4) Questioni pratiche
4.1 Mancanza di competenza
La maggior parte degli assicurati non è consapevole della portata dei propri obblighi informativi. Il gergo tecnico e giuridico utilizzato nei moduli assicurativi porta a dichiarazioni incomplete o imprecise.
4.2 Omissione deliberata di informazioni
Gli assicurati talvolta omettono informazioni o rilasciano dichiarazioni fuorvianti per evitare il rifiuto della polizza o l’aumento del premio. Questo può portare a controversie sulla liquidazione dei sinistri.
4.3 Valutazione dei sinistri e contraddizioni
In caso di sinistro, possono verificarsi contraddizioni tra le informazioni fornite dai periti incaricati dall’assicuratore e le dichiarazioni dell’assicurato.
5) Obbligo di informazione nel diritto comparato
La legge tedesca sul contratto di assicurazione (“VVG”) disciplina in modo dettagliato l’obbligo di informazione e tiene conto della capacità dell’assicurato di fornire informazioni.
Nei sistemi giuridici anglo-americani, il principio della “massima buona fede” è più esteso e la mancata informazione può comportare sanzioni più severe.
6) Conclusione
L’obbligo di informazione del contraente è un principio indispensabile per concludere un contratto su basi solide, calcolare i premi in modo equo e compensare correttamente i potenziali danni. Sebbene la CCT disciplini esplicitamente questo obbligo, nella pratica persistono problemi legati all’asimmetria informativa tra assicurati e assicuratori.
L’utilizzo di moduli più chiari, semplici e pertinenti nelle polizze assicurative, l’informazione adeguata dell’assicurato e la consulenza legale, se necessaria, sono quindi essenziali per evitare la perdita di diritti.
Dila Yıldırım, Avvocato













