I.INTRODUZIONE
L’epidemia virale COVID-19 è stata dichiarata “pandemia” dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, mentre la Turchia e molti altri Paesi del mondo hanno annunciato misure, come programmi fiscali e sanitari, per arginare la crisi attuale/futura derivante dall’epidemia.
Le misure per prevenire e affrontare la crisi finanziaria causata dall’epidemia di COVID-19 nel nostro Paese sono state annunciate dalla Presidenza della Repubblica turca nell’ambito del “Pacchetto di scudo per la stabilità economica” il 18.03.2020.
Al fine di supportare i datori di lavoro e i dipendenti nell’ambito delle misure incluse nel Pacchetto Scudo di Stabilità Economica, come previsto dalla legge,
i. sarà disponibile un’indennità per lavoro a tempo ridotto,
ii. le condizioni e i processi necessari per beneficiare di questa indennità saranno alleggeriti; e
iii. di conseguenza, i datori di lavoro potranno ridurre i loro costi.
Sebbene le condizioni per l’indennità non siano ancora state chiarite, questo articolo spiega brevemente che cos’è l’indennità per lavoro a orario ridotto, a quali condizioni e quali vantaggi porta ai datori di lavoro e ai dipendenti.
II.COS’È L’ORARIO RIDOTTO?
L’orario ridotto può essere definito come la sospensione parziale o totale della produzione attraverso la riduzione dell’orario di lavoro per evitare il licenziamento di lavoratori a causa di riduzioni di personale da parte delle aziende in situazioni di crisi finanziaria, settoriale e regionale o di forza maggiore.
L’orario ridotto è stato inserito nell’ordinamento giuridico turco per continuare la produzione, fornire il sostegno necessario ai datori di lavoro e consentire ai lavoratori autonomi o del settore privato di mantenere il proprio posto di lavoro, in periodi di recessione causati da crisi finanziarie generali, settoriali o regionali portate dalla globalizzazione o da cause di forza maggiore.
Il periodo di lavoro a orario ridotto è determinato dal datore di lavoro come periodo di lavoro giornaliero, settimanale o mensile, tenendo conto delle tradizioni del luogo di lavoro e della natura del lavoro.
III. CHE COS’È L’INDENNITÀ DI LAVORO A ORARIO RIDOTTO?
In cambio del lavoro a orario ridotto, i dipendenti ricevono un’indennità di lavoro a orario ridotto e il pagamento dei premi dell’assicurazione sanitaria generale. L’indennità per l’orario ridotto è costituita dai pagamenti effettuati ai dipendenti dal Fondo per l’assicurazione contro la disoccupazione e dall’orario di lavoro ridotto, a condizione che non superi il tempo indicato nei requisiti di ammissibilità. L’orario ridotto può essere svolto per almeno tre mesi, se necessario questo periodo può essere esteso a sei mesi con un decreto presidenziale.
L’indennità giornaliera per lavoro a orario ridotto è pari al 60% della retribuzione lorda media giornaliera calcolata tenendo conto dei guadagni dell’assicurato sulla base dei premi degli ultimi dodici mesi e l’indennità per lavoro a orario ridotto calcolata non può superare il 150% del salario lordo minimo mensile.
L’indennità per lavoro ridotto viene corrisposta il quinto di ogni mese e i pagamenti vengono effettuati tramite la PTT Bank. Il Ministero della Famiglia, del Lavoro e dei Servizi Sociali è l’ente autorizzato a determinare la data di pagamento.
IV. QUALI SONO LE CONDIZIONI PER IL LAVORO A TEMPO RIDOTTO?
i. Le circostanze necessarie per il lavoro a tempo ridotto.
L’articolo 3 del Regolamento sul lavoro a orario ridotto e sull’indennità di lavoro a orario ridotto definisce le crisi finanziarie, settoriali e regionali generali o le cause di forza maggiore. Di conseguenza;
“Crisi regionali: sono situazioni in cui i luoghi di lavoro che operano in una specifica provincia o regione sono gravemente colpiti finanziariamente a causa di eventi nazionali o internazionali.
Crisi finanziaria generale: sono situazioni in cui gli eventi dell’economia nazionale o internazionale colpiscono gravemente il Paese e il luogo di lavoro in termini finanziari.
Crisi settoriale: sono situazioni in cui i settori direttamente colpiti dalle crisi finanziarie nazionali e internazionali e i luoghi di lavoro di altri settori collegati a questi settori sono gravemente colpiti.
Forza maggiore: sono situazioni non causate dalla condotta del datore di lavoro, imprevedibili, non eliminabili, situazioni periodiche dovute a forze esterne che comportano una temporanea riduzione dell’orario di lavoro o una cessazione totale o parziale dell’attività o un evento come un terremoto, un incendio, un’alluvione, una frana, un’epidemia o una mobilitazione“.
In un luogo di lavoro colpito dai suddetti eventi, sono necessarie (i) la riduzione temporanea dell’orario di lavoro settimanale di almeno un terzo o (ii) la cessazione totale o parziale dell’attività sul luogo di lavoro per almeno quattro settimane senza ricercare la condizione di continuazione.
ii. Il datore di lavoro deve richiedere all’Agenzia turca per l’occupazione che l’orario di lavoro sul posto di lavoro venga ridotto o sospeso in modo significativo.
Il lavoratore dovrà inviare una comunicazione scritta alla Direzione dell’Agenzia turca per il lavoro e, se presente, al sindacato che è parte del contratto collettivo di lavoro.
L’avviso deve includere;
Gli effetti della crisi finanziaria generale, settoriale o regionale e della forza maggiore sull’operazione e sul posto di lavoro,
- Il titolo del luogo di lavoro,
- l’indirizzo,
- Se c’è, il sindacato che è parte del contratto collettivo di lavoro,
- numero dell’Agenzia turca per il lavoro del luogo di lavoro e
- Numero di previdenza sociale del luogo di lavoro,
- Un elenco contenente le informazioni dei dipendenti pronti per l’orario ridotto secondo il formato richiesto dalla Direzione dell’Agenzia turca per l’occupazione.
La richiesta e l’avviso del datore di lavoro saranno valutati dall’Agenzia turca per l’impiego. Il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia turca per l’occupazione deciderà se l’orario ridotto sarà applicato e se le condizioni sono soddisfatte. In caso contrario, la domanda sarà respinta dalla Direzione dell’Agenzia del lavoro turca.
Il datore di lavoro annuncerà il risultato della verifica di conformità effettuata dagli ispettori del lavoro in luoghi visibili ai dipendenti sul posto di lavoro e, se presente, informerà il sindacato che è parte del contratto collettivo di lavoro.
iii. Il dipendente deve avere diritto all’indennità di disoccupazione, determinata in base all’orario di lavoro e al numero di giorni di pagamento del premio per l’assicurazione contro la disoccupazione alla data di attuazione del lavoro a orario ridotto,
Il datore di lavoro deve sapere che l’indennità per lavoro ridotto può essere richiesta per i dipendenti che hanno pagato il premio di disoccupazione per almeno 600 giorni negli ultimi tre anni e che hanno lavorato in un luogo di lavoro negli ultimi 120 giorni con un contratto di lavoro. In caso contrario, il dipendente che non soddisfa questa condizione non potrà usufruire dell’orario ridotto.
V. CONCLUSIONE
Nel “Pacchetto di scudo per la stabilità economica” annunciato nel nostro Paese a causa della pandemia COVID-19, è stato dichiarato che il datore di lavoro avrebbe ricevuto un sostegno per il lavoro a orario ridotto sul posto di lavoro, mentre questo articolo ha fornito informazioni generali sul lavoro a orario ridotto. Di conseguenza, le condizioni per l’orario ridotto sono: la riduzione temporanea dell’orario di lavoro settimanale di almeno un terzo o l’interruzione totale o parziale dell’attività per almeno quattro settimane senza ricercare la condizione di continuità a causa di crisi finanziarie generali, settoriali e regionali e di forza maggiore. Il datore di lavoro che soddisfa questo requisito deve inviare una notifica scritta all’autorità competente secondo il formato stabilito. Il processo sarà supportato in base alle dichiarazioni della Presidenza.